Imposte

Il pensionato estero che omette Unico salva il credito Irpef

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

In forza della Convenzione Italia-Svezia per evitare le doppie imposizioni sul reddito, sia le pensioni statali di vecchiaia sia le pensioni private erogate da enti svedesi, percepite da un cittadino svedese fiscalmente residente in Italia, subiscono la tassazione concorrente dei due Stati. Tuttavia va evitata la doppia imposizione anche se il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione in Italia. È quanto affermato dalla Ctr Umbria con la sentenza 166/3/2017 del 15 maggio scorso (presidente Renzo, relatore Magnini).

L’agenzia delle Entrate di Perugia emetteva due avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 nei confronti di un cittadino svedese residente ai fini fiscali in Italia, con i quali recuperava a tassazione taluni redditi da pensione (pensioni statali di vecchiaia e pensioni private) erogati da enti svedesi. Il contribuente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia nel convincimento che la tassazione alla fonte avesse esaurito i propri obblighi contributivi e dichiarativi. Secondo l’ufficio invece, in base alla Convenzione tra i due Stati (stipulata il 6 marzo 1980 e ratificata in Italia con la legge 439/1982), le pensioni avrebbero dovuto subire la tassazione esclusiva (articolo 18 ,comma 1) o quanto meno concorrente (articolo 18, comma 2) dell’Italia, senza peraltro che al contribuente potesse spettare il credito di imposta ex articolo 165 del Tuir per il prelievo estero, visto l’ingiustificato prelievo (nel caso di cui al comma 1) o la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia (comma 2).

Il contribuente impugna gli avvisi di accertamento, affermando che la tassazione delle pensioni avrebbe dovuto esaurirsi con il prelievo subìto in Svezia all’atto della erogazione, stante peraltro la riconducibilità della pensione di vecchiaia nell’ambito dell’articolo 19 della Convenzione previsto per le pensioni “pubbliche”. In subordine, chiede il riconoscimento del credito di imposta, essendo irragionevole la doppia tassazione, nonché l’annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza.

I giudici di primo grado accolgono parzialmente le sue ragioni, con argomentazioni pienamente confermate dalla Ctr. Anzitutto sostengono che a entrambe le tipologie di pensioni si applica l’articolo 18, comma 2, della Convenzione, che prevede una tassazione concorrente dei due Stati in relazione alle «pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente». Infatti, secondo la Cassazione (23001/2010 e 1550/2012), l’espressione «assicurazioni sociali» include il concetto di pensione declinato in tutte le sue accezioni.

I giudici sostengono inoltre che, nonostante la tassazione concorrente, per evitare la doppia imposizione, il prelievo fiscale italiano deve avvenire tenendo conto della tassazione estera. Sul punto, conclude la Ctr, c’è un principio generale ed immanente sia nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, che prescrive di non tassare due volte uno stesso reddito. Inoltre, viene riconosciuta l’esimente che comporta la disapplicazione delle sanzioni.

Ctr Umbria sentenza 166/3/2017

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