Imposte

Il piano di risanamento iscritto tempestivamente evita la tassazione

L’interpello 522: le sopravvenienze attive slittano se l’accordo prevede una condizione sospensiva

di Giulio Andreani

La data dalla quale rileva la riduzione dei debiti risultante da un piano attestato di cui all’articolo 67 della legge fallimentare coincide con quella in cui il relativo accordo diventa efficace tra le parti; tuttavia, se sono subordinati a una condizione sospensiva, gli effetti dell’accordo si producono nel momento nel quale si realizza la condizione. Le sopravvenienze attive discendenti dall’esdebitamento diventano fiscalmente rilevanti nel periodo d’imposta in cui assume efficacia l’accordo, a nulla rilevando il periodo in cui i debiti vengono estinti. Pertanto, se il piano viene attestato nel 2019 e nel medesimo anno viene sottoscritto con i creditori il relativo accordo, prevedendo una condizione sospensiva che si realizza poi nel 2020, le sopravvenienze diventano fiscalmente rilevanti in questo periodo d’imposta, indipendentemente dal fatto che le obbligazioni assunte vengano adempiute nel 2021 o successivamente. Le sopravvenienze originate dalle riduzioni di debiti in dipendenza di un piano attestato non sono tuttavia tassabili, in virtù del disposto dell’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir, a patto, però, che il piano attestato venga pubblicato nel registro delle imprese nel rispetto di tale norma, pur non sussistendone un obbligo di natura civilistica; la detassazione compete certamente quindi se il piano è pubblicato nel medesimo anno in cui assume efficacia l’accordo.

Sono questi i tre condivisibili principi che si traggono dalla risposta a interpello 522 dell’agenzia delle Entrate fornita il 29 luglio 2021. I primi due sono peraltro applicabili anche alle sopravvenienze attive generate dagli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’articolo 182-bis della legge fallimentare, mentre il terzo è, in tale contesto, superato dalla relativa disciplina civilistica, che impone di per sé la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.

L’irrilevanza del momento di estinzione dei debiti affermata con il secondo principio non deriva in ogni caso dal citato articolo 88, bensì dalle norme generali che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, sulla base delle quali rileva per competenza il momento in cui un’obbligazione sorge ovvero, specularmente, si riduce, e non quello in cui l’obbligazione viene adempiuta attraverso il pagamento dei debiti.

Quanto alla pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese, è da ritenersi sufficiente che essa abbia luogo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di insorgenza delle sopravvenienze, ovvero entro il più ampio termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore.

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