Il premio messo in palio dal fornitore per i propri clienti non è reddito per il vincitore
L’impostazione del lettore è corretta e risulta confermata dalle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate dalla risoluzione 101/E del 27 luglio 2005. Dal quesito risulta che i beni costituenti l’oggetto del premio sono diversi da quelli oggetto di compravendita. Non vengono forniti ulteriori particolari, ma questa indicazione dovrebbe essere sufficiente per escludere che il premio dia luogo all’attribuzione di un reddito tassabile ex articolo 6 del Tuir. Il documento di prassi citato afferma che dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 si desume che i premi non riconducibili in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir, quali, ad esempio, i premi corrisposti ai consumatori finali non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenute alla fonte. I soggetti nei cui confronti viene prevista la consegna dei predetti beni non sono lavoratori dipendenti e i beni, come precisato dal quesito, sono estranei all’attività esercitata. In base agli elementi indicati dal quesito, non si ravvisa alcun collegamento con l’attività esercitata ad eccezione del rapporto di fornitura che però dovrebbe essere, sulla base degli elementi forniti, insufficienti. Se, come sembra, i professionisti “agiscono” della qualità di consumatori finali non dovrebbe essere prevista alcuna forma di tassazione.
Deve però osservarsi che il rapporto con i fornitori abituali di materiale dentale richiederebbe qualche approfondimento per essere certi che l’agenzia delle Entrate non possa comunque ricondurre l’operazione in esame nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.
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