Il principio di derivazione si fa in tre
Diventano tre le categorie di
Le novità fiscali in arrivo con la conversione del Dl Milleproroghe aggiungono, infatti, una “terza dimensione” al noto principio di derivazione del reddito d’impresa dall’utile di bilancio. L’articolo 13-bis del decreto Milleproroghe, così come modificato dal disegno di legge di conversione (atto Senato 2630 - proposta di modifica n. 13.0.2000), va ad introdurre, per quest’ultima categoria di imprese, un ulteriore principio di derivazione rafforzata (ulteriore rispetto a quello dei soggetti Ias/Ifrs adopter), riconoscendo i (nuovi) criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
L’intervento normativo dota le vigenti norme fiscali della capacità di riconoscere e “leggere” le rappresentazioni contabili basate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma. È nella concreta attuazione di tale principio (peraltro larvatamente previsto anche nella precedente prassi contabile ma, di fatto, non concretamente e pienamente utilizzato) che alloggia, in estrema sintesi, la grande novità contabile del Dlgs 139/2015 e, in ottica di derivazione (rafforzata), la conseguente novità fiscale dell’attuale disegno di legge di conversione del Dl Milleproroghe.
Così, il Tuir, da sempre cristallizzato su criteri di qualificazione delle operazioni aziendali ancorati alla forma dei relativi contratti e su regole di competenza temporale informate al trasferimento del diritto reale, oggi (grazie alla derivazione rafforzata che l’articolo 13-bis va ad introdurre) si va a dotare della “specifica” capacità di dare rilevanza fiscale alle rappresentazioni contabili del bilancio basate sulla sostanza economica delle operazioni (si pensi alla rilevazione, ad esempio, degli oneri finanziari col metodo dell’interesse effettivo, delle operazioni di acquisto/vendita di azioni proprie, delle compravendite con pagamento differito). E tale capacità è specifica, proprio perché idonea a leggere le peculiari declinazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma contenuto nei nuovi principi Oic.
È in tal senso che l’intervento normativo specificamente tarato sulle imprese che adottano i nuovi principi Oic, diventa necessario. Non sarebbe infatti stato sufficiente un semplice rinvio alle modalità di determinazione del reddito proprie delle imprese Ias/Ifrs adopter (ed alla relativa derivazione rafforzata) proprio perché il principio di rilevazione contabile in questione, pur presentando molti punti di contatto, prevede anche modalità di rappresentazione differenti rispetto a quelle riferibili al principio di sostanza sulla forma (che si sta peraltro rivelando piuttosto duttile e mutevole nel tempo) elaborato dai principi contabili internazionali.
In altre parole, le qualificazioni, le imputazioni temporali e le classificazioni che risultano dal principio Oic non necessariamente collimano con quelle di un bilancio Ias/Ifrs compliant: da qui la necessità (colta dal legislatore) di introdurre uno specifico canale di derivazione rafforzata tutta dedicata ai soggetti che adottano i nuovi Oic, con la conseguenza di creare la “terza dimensione” di determinazione del reddito d’impresa.