Professione

Il professionista assunto dalla Pa deve dichiarare l’assenza di conflitto d’interesse

Il decreto Pnrr2, approvato dal Senato e ora alla Camera, prevede che in presenza di un potenziale conflitto d’interesse del professionista scatta la sospensione dall’albo

di Federico Gavioli

Il professionista assunto a tempo determinato nella pubblica amministrazione, chiamato ad attuare i progetti legati al Pnrr, dovrà dichiarare l’insussistenza del conflitto di interesse tra l’attività svolta per la pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale; si tratta di uno dei molti emendamenti approvati al Dl 36/2022 (cosiddetto decreto Pnrr2).
L’aula del Senato ha, infatti, rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maxiemendamento relativo alla conversione in legge, del Dl 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il testo “blindato” passa ora all'esame della Camera, per la definitiva conversione in legge.

La normativa di riferimento

Il Dl 80 del 2021 contiene misure volte «al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Pnrr e per l’efficienza della giustizia». Gli interventi si articolano su più livelli con l’obiettivo di rispondere, da un lato, alle nuove esigenze legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e, dall’altro, ad alcune delle criticità che caratterizzano, da tempo, le amministrazioni pubbliche.

In particolare, per il personale destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel Pnrr, le misure prevedono nuove modalità nelle procedure di reclutamento e la possibilità di derogare ad alcuni limiti contrattuali previsti nella normativa vigente. In tal senso, l’articolo 1, del citato provvedimento (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del Pnrr da parte delle amministrazioni pubbliche) ha inteso realizzare il potenziamento della capacità amministrativa delle Pa attraverso tre fondamentali linee di azione:

O assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato;

O incarichi di collaborazione professionale mirati;

O ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.

Con riferimento all’assunzione a tempo determinato di personale qualificato, il provvedimento dispone che coloro che superano le procedure concorsuali previste sono inseriti, in ordine di graduatoria, in appositi elenchi da cui le pubbliche amministrazioni destinatarie del Pnrr potranno attingere e procedere all’assunzione a tempo determinato.

Sempre con riferimento alle suddette assunzioni a tempo determinato il comma 7-ter, dell’articolo 1, Dl 80/2021, ha espressamente stabilito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che ai professionisti reclutati non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione automatica.

La modifica prevista nel decreto Pnrr2

Il Dl 36/2022, nella versione licenziata al Senato, con riferimento ai professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal Pnrr , dispone che gli stessi siano sospesi dall’albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attività professionale qualora le pubbliche amministrazioni titolari di tali interventi ravvisino potenziali conflitti di interessi nell’esercizio dell’attività del professionista.

La sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica e non si applica ai contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, disciplinati dall’articolo 1, comma 7-ter, del decreto legge 80/2021, oggetto della modifica introdotta. Di conseguenza nel contratto di assunzione il professionista dovrà espressamente dichiarare l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale.

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