Il professionista forfettario può emettere fattura con ritenuta alla fonte del 20%
Ritenuta d’acconto
La risposta è affermativa. Con la circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, paragrafo 4.2, l'agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti forfettari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ivi comprese le addizionali regionali e provinciali, pur essendo obbligati ad indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto al quale sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto. È peraltro riconosciuta ai medesimi soggetti forfettari la facoltà di operare le ritenute alla fonte, «senza che tale comportamento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario». Pertanto, nel caso in esame, il professionista potrà emettere fattura con ritenuta alla fonte del 20% sulle prestazioni effettuate.
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