Il professionista non può dedurre integralmente il costo dell’auto
Con riferimento alle modalità di esercizio dell’attività professionale risulta improbabile che l’auto a uso ufficio possa costituire un costo inerente deducibile integralmente. In tale ipotesi troveranno applicazione l’articolo 164 del Tuir, che prevede la deducibilità del costo in misura pari al 20 per cento, e l’articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 che prevede la detrazione dell'Iva nella misura del 40 per cento. Il mezzo di trasporto deve avere le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 203, lettera ee) del Dpr 17 dicembre 1992, n. 495 e l’autovettura deve essere utilizzata per soddisfare esigenze speciali dell’azienda, cioè deve avere a disposizione uffici amministrativi mobili da spostare in occasione di fiere, mostre o manifestazioni commerciali e promozionali.
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