Professione

Il professionista sottoposto a giudizio disciplinare non può chiedere che le udienze siano registrate

In base alla normativa europea questa facoltà spetta solo, in particolari circostanze, al consiglio di disciplina territoriale

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di Federica Micardi

Solo il consiglio di disciplina territoriale può decidere di registrare le udienze in presenza di un obbligo legale oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Lo chiarisce il pronto ordini 106/2022 del Consiglio nazionale dei commercialisti.

A chiedere qual è il corretto comportamento da tenere è stato l’Ordine di Genova a fronte della richiesta di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare di registrare tutte le udienze. Udienze che, per contrastare l’emergenza epidemiologica, si svolgono in videoconferenza con collegamento da remoto.

Nel fornire la sua risposta il Consiglio nazionale ricorda che la nozione di «trattamento di dati personali» è contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, del Gdpr 2016/679 (General data protection regulation) che lo definisce come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». In base alla normativa europea i soggetti pubblici possono trattare dati personali e, quindi, effettuare riprese o registrare, anche limitatamente al solo audio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Gdpr solo se tale trattamento «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure quando «il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento». I trattamenti effettuati dai soggetti pubblici non richiedono il consenso dei soggetti partecipanti o presenti, ma è necessario che questi siano preventivamente informati. L’informativa deve indicare con chiarezza le finalità del trattamento, e nel caso in cui le riprese siano destinate alla comunicazione va esplicitato con quali modalità, specificando i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati oggetto del trattamento possono essere comunicati e i soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e/o autorizzati al trattamento.

Le registrazioni degli organi collegiali sono, inoltre, soggette alle regole in materia di accesso agli atti, documenti e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione contenute negli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 (accesso agli atti amministrativi) e negli articoli 5 e seguenti del Dlgs 33/2013 (accesso civico).

Data la normativa vigente, il Consiglio nazionale ritiene che solo il consiglio di disciplina territoriale (in quanto pubblica amministrazione), se sono presenti i presupposti previsti dall'articolo 6 del Gdpr può procedere alla registrazione delle sedute, mentre nessuna facoltà in tal senso può essere consentita al soggetto incolpato.

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