Il profitto confiscabile è il vantaggio economico della sottrazione di imposta
La Terza sezione penale della Cassazione non ha seguito la giurisprudenza prevalente, che commisura il profitto al valore dei beni sottratti
Nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto confiscabile non coincide necessariamente con il valore dei beni sottratti o della garanzia patrimoniale pregiudicata, ma va individuato nel vantaggio economico effettivamente conseguito, normalmente rappresentato dall’imposta evasa o non riscossa.
Ad affermarlo è la Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 279/2026 depositata il 7 gennaio. Questa pronuncia pare modificare l’orientamento sinora espresso dalla...
Correlati
Sezione 3



-U41156557457xOL-735x735@IlSole24Ore-Web.jpg?r=86x86)