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Il proprietario della palazzina accede al superbonus del 110% per la nuova caldaia

Se sono presenti parti comuni

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Ho una domanda sul superbonus al 110% del cosiddetto decreto “rilancio”. Sono il proprietario di un’intera palazzina (che non è un condominio) con appartamenti in affitto. Posso fruire del bonus al 110% per il cambio della caldaia?
L. S. – Milano

La risposta è positiva. In base all’articolo 119, comma 1, lettera b), del Dl 34/2020, cosiddetto decreto “rilancio”, sono agevolati al 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Relativamente, poi, alla perplessità espressa dal lettore circa la possibilità di fruire della detrazione, pur in assenza di un effettivo condominio, si osserva che con la circolare 7/E del 27 aprile 2018, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico, sia ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per parti comuni, si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (risposta a interpello 293 del 2019). Pertanto, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano, comunque, in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni (circolare 121/E/1998).

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