Adempimenti

Il prospetto d’importazione assicura la detrazione dell’Iva

Eliminato il documento DV1 e cambia il metodo di indicazione dei soggetti

di Enrico Perticone e Ettore Sbandi

Dal 9 giugno sono operative le nuove dichiarazioni d’importazione, con i nuovi tracciati da H1 ad H5 pronti per modificare tutte le modalità di presentazione e archiviazione delle bolle doganali.

Anche se i dati sostanziali restano invariati, la novità è di straordinaria rilevanza perché consentirà un dialogo più veloce, snello ed efficiente tra imprese e autorità doganale, con i dati delle dichiarazioni che assumono la veste di stringhe dati utili ad ogni fine (gestione, archiviazione e controllo). La conseguenza di questo nuovo sistema, sul piano pratico, è la sostanziale eliminazione della carta, tanto da rendere le imprese inizialmente dubbiose sulle corrette modalità da adottare per contabilizzare documenti che non ci sono più.

A questa domanda, però, ha risposto l’amministrazione che, con una nota di concerto tra Dogane ed Entrate (DD n. 234367/22), ha fornito alle imprese un modello di cortesia da scaricare dal sito per accedere, su tutte, alla detrazione dell’imposta. Sul tema, la modalità di autorizzazione è stata definita con una nota informativa agli operatori dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) del 7 giugno che per gli importatori ha reso operativa la procedura dal 22 giugno scorso.

Il provvedimento di prassi ricognitiva più importante al momento adottato è però la circolare 22/D/22, che affiancandosi alle pagine web già dedicate da tempo all’argomento ha consentito ad Adm di passare in rassegna tutte le principali novità del modello.

Anzitutto, la circolare affronta il perimetro applicativo, non ancora pienamente operativo ma prossimo al traguardo: i nuovi tracciati (H1-H5) valgono per le importazioni ordinarie e quelle di vincolo a regimi speciali come il deposito, l’ammissione temporanea o il perfezionamento attivo, oltre a quelle di introduzione da territori fiscali speciali. Il tutto, in un contesto dove il regime super semplificato dell’H7, dedicato ai bassi valori e all’e-commerce è già in vigore dallo scorso anno.

Sul piano compilativo, un punto di primario interesse attiene all’individuazione dei soggetti della dichiarazione. In effetti, si supera il tradizionale approccio che vede coinvolti un importatore/destinatario e un dichiarante/rappresentante. Con spazi che meritano alcune riflessioni ulteriori, si individuano ora:

● importatore;

● dichiarante, che è la persona che presenta la dichiarazione e che coincide con l’importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario agente in rappresentanza dell’importatore;

● rappresentante doganale (diretto o indiretto), che è qualsiasi persona nominata affinché ne rappresenti un’altra presso le autorità, per la presentazione della dichiarazione doganale e per altri atti e formalità.

Le semplificazioni

Spazio poi alle semplificazioni. Per esempio, nelle dichiarazioni di vincolo al deposito doganale, i riferimenti relativi ai “dati di scarico” sono agganciati alla massa lorda. Questo punto ha inizialmente preoccupato gli operatori perché i dati di ingresso e quelli di uscita potrebbero non essere immediatamente riconciliabili, tuttavia proprio per questo il sistema non sarà “bloccante” consentendo l’indicazione di dati di uscita diversi da quelli di entrata.

Ancora, si certifica finalmente l’eliminazione del documento DV1, della cui utilità si è sempre discusso, perché in effetti si tratta di un atto che non fa che ribadire quanto già indicato negli appositi box della bolla doganale, con riferimento alle spese accessorie e agli elementi del valore.

Inoltre, si aggiunge il tema degli svincoli, ossia dei codici che vengono attribuiti alle bolle una volta “libere” dal controllo doganale. Ebbene, questi svincoli possono essere integrali, per operazioni, oppure per singoli, quando questa è composta da molteplici beni, senza fermare tutta l’operazione in caso di una verifica o, peggio, di difformità che però è solo parziale.

In realtà, si deve segnalare che anche le bolle e le loro progressioni numeriche identificative cambiano, abbandonando il sistema di numerazione precedente, in favore di un numero MRN, analogo a quello che si è già usi avere per le esportazioni e per i loro check di visto uscire.

Così individuati, i nuovi documenti sono firmati digitalmente, autentici ed integri e come tali possono (devono) essere archiviati e conservati nella logica di creazione dell’ultimo step, ossia del “cassetto doganale” in uso per le imprese, che consentirà la gestione full digital del sistema dichiarativo.

Gli sviluppi futuri

Infine, i nuovi flussi digitali import costituiranno anche il necessario presupposto tecnologico per la futura implementazione di due istituti previsti dal codice doganale unionale: lo sdoganamento centralizzato e le iscrizioni nelle scritture del dichiarante.

SCHEDA: Il percorso per consultare il prospetto

1. Autorizzazione

Il rappresentate legale della società o un suo delegato devono ottenere l’autorizzazione al servizio di consultazione sul Portale unico dogane e monopoli (Pudm) mediante il Modello autorizzativo unico (Mau).

Il Mau è uno standard che definisce in modo unitario tutte le autorizzazioni ai servizi online.

2. Processo di rilascio

L’ottenimento dell’autorizzazione avviene accedendo nell’apposita area riservata del sito di Adm (www.adm.gov.it).

L’accesso nell’area riservata è possibile in modo alternativo tramite: Std, servizio telematico doganale; Cns, carta nazionale dei servizi; Spid, sistema pubblico di identità digitale; Cie, carta d’identità elettronica.

3. Gestione dell’autorizzazione

Dopo l’accesso all’area riservata bisogna entrare nell’area «Mio profilo» in cui è possibile accedere ad una procedura per nominare un gestore per le autorizzazioni ai servizi (operazione preliminare necessaria); – richiedere autorizzazioni – delegare a un terzo le autorizzazioni richieste.

4. Consultazione del prospetto sintetico

L’importatore dovrà in particolare ottenere l’autorizzazione dlr_fe_dog_lettore.

Questa autorizzazione non è necessaria per chi è già in possesso dell’autorizzazione dlr_consulta_dich_fe di cui alla circolare 18/D/2021.

5. Gestione della detrazione Iva

Il prospetto contiene le informazioni essenziali dell’operazione di importazione realizzata tra cui il Mrn (master reference number) che identifica in modo univoco la dichiarazione; l’elenco delle fatture abbinate; il totale dell’Iva relativa.

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