Adempimenti

Il punteggio alto degli Isa si può estendere a più attività

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

I benefici premiali derivanti dall'ottenimento di un elevato punteggio per l'applicazione degli Isa si estendono anche alle altre attività esercitate per le quali non è prevista l'applicazione degli indicatori. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate al punto 7.3 della circolare 20/E emanata lo scorso 9 settembre in materia di indici sintetici di affidabilità economica.

Il caso analizzato era quello di un contribuente che svolgeva, sotto forma di ditta individuale, una attività agricola di coltivazione di cereali con un volume d'affari di circa 100mila euro e una attività agrituristica con volume d'affari di circa 80mila euro.

L'attività agricola era svolta, ai fini delle imposte dirette, nei limiti dell'articolo 32 del Tuir (quindi produttiva di reddito agrario) mentre ai fini Iva era stata esercitata l'opzione per la l'applicazione del regime normale, ovvero “Iva da Iva”. Per tale attività, in quanto non produttiva di reddito di impresa, non vi era l'obbligo di compilazione del modello Isa per l'agricoltura (modello AA01S). Sussisteva, invece, l'obbligo di compilazione dell'indicatore con riferimento all'attività agrituristica in quanto era soggetta alla determinazione del reddito in modo analitico. Infatti, come ricordato dalla stessa Agenzia nella circolare, se un contribuente svolge diverse attività, per alcune delle quali dichiara il reddito di impresa e per altre redditi appartenenti a categorie reddituali non interessate all'applicazione degli Isa, lo stesso sarà tenuto all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione alle sole attività per le quali è dichiarato il reddito di impresa.

La circolare numero 20 precisa ora che nel caso di ottenimento di un punteggio alto che dà diritto a benefici premiali, questi si estendono anche alle altre attività eventualmente esercitate; la circostanza che la dichiarazione Iva o quella dei Redditi o Irap riguardi anche attività escluse dall'applicazione degli Isa non è infatti di ostacolo.

In sostanza, l'Agenzia fornisce una interpretazione molto favorevole all'imprenditore agricolo in quanto può usufruire dell'esonero dal visto di conformità per compensazione o rimborso dei crediti Iva fino a 50mila euro se per una attività commerciale, anche modestissima, ha ottenuto un punteggio Isa pari o superiore a 8 ( si veda Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2019 ).

Confermato poi, nella risposta 8.2, che qualora il reddito prodotto non rientri nella categoria del reddito di impresa o di lavoro autonomo, pur in presenza di attività per le quali risulterebbe approvato uno specifico Isa, non trova applicazione la proroga dei termini di versamento. Pertanto, le persone fisiche e le società semplici che svolgono attività agricole e sono titolari esclusivamente di reddito agrario sono tenuti ad effettuare i versamenti nei termini ordinariamente prescritti. La proroga dei versamenti si applica, invece, agli esercenti attività agricole di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis, commi 1, 2 e 3, del Tuir, nonostante dichiarino una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa, in quanto producono reddito d'impresa seppur determinato con criteri forfettari.

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