Imposte

Il puzzle degli attestati energetici complica il superbonus

Le Regioni possono legiferare in modo autonomo, seppur all’interno di un quadro nazionale

di Luca Rollino

In materia di superbonus si dovrà prestare grande attenzione alle differenti legislazioni regionali, con requisiti specifici e propri format di Attestati di prestazione energetica (gli Ape). Le Regioni possono infatti legiferare in modo autonomo, seppur all’interno di un quadro nazionale.

Questo quadro è stato definito dal Dlgs 192/05, con successive integrazioni. A livello nazionale, la relazione di conformità in materia di efficienza energetica deve essere presentata dal proprietario dell’edificio o da chi ne ha titolo, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. All’interno della relazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori su parti condominiali o su parti private, devono essere presenti tutti gli interventi (trainanti e trainati) che, svolti in modo congiunto, danno la possibilità di compiere il duplice salto di classe energetico, essenziale per il 110%.

I lavori dovranno essere chiusi dalla conformità asseverata dal direttore lavori, che attesterà che quanto è stato realizzato è conforme al progetto e alle sue varianti. Inoltre, sempre per specifica previsione dell’articolo 8 del Dlgs 192/05, il direttore Lavori sarà chiamato ad asseverare anche l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, consegnando tutta la documentazione al Comune. In assenza di questa documentazione, la fine lavori è inefficace e, conseguentemente, non si può fruire della detrazione.

Per testimoniare il duplice salto sarà necessario produrre prima e dopo l’intervento l’Ape dell’intero edificio, definito “convenzionale”, appositamente predisposto ed utilizzabile esclusivamente a fini fiscali da un tecnico abilitato, dal progettista o dal direttore dei lavori. Tuttavia, qualora ci siano interventi “trainati” anche sulle parti private, dovrà essere prodotto un Ape “ordinario” (ante e post) anche per ciascuna unità immobiliare che godrà del superbonus: questi documenti, a differenza dell’Ape prodotto per l’intero edificio, dovranno essere trasmessi alla Regione di competenza e, quindi, prodotti e firmati da un certificatore abilitato ed iscritto negli specifici elenchi regionali.

Chi redige l’Ape convenzionale potrebbe non poter redigere gli Ape ordinari (in quanto non iscritto nell’elenco dei certificatori energetici di una Regione), mentre chi redige gli Ape ordinari potrebbe essere un certificatore non iscritto a un Ordine o a un Collegio, e quindi impossibilitato a produrre l’Ape “convenzionale”. Peraltro, operando su unità immobiliari private, dovrà essere specificatamente incaricato dal singolo committente, utilizzatore dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento “trainato”.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle legislazioni vigenti a livello regionale in materia di efficienza energetica. Ci sono Regioni che hanno aggiunto verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal Dm 26/06/2015. Questo implica che per poter goder della stessa detrazione, a livello nazionale, si potrebbe dover effettuare differenti verifiche.

Diventa quindi fondamentale verificare caso per caso: il rischio, da evitare per non incorrere nella perdita delle detrazioni, è di effettuare un intervento conforme ai requisiti nazionali, ma non a quelli specifici regionali. Deve poi essere ricordate che, qualora tra gli interventi trainati o trainanti ci sia l’installazione di un nuovo impianto o di un nuovo generatore di calore centralizzato, dovrà essere aggiornato anche il Libretto di impianto di climatizzazione. Anche in questo caso, ogni Regione richiede l’iscrizione al proprio portale, con una specifica procedura.

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