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Il quadro RU di Redditi 2021 chiede il dettaglio sul bonus beni strumentali

Da inserire i crediti d’imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Nel quadro RU della prossima dichiarazione dei Redditi dovranno essere riepilogati i crediti d’imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020. Sia quelli introdotti dalla precedente legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019), sia quelli previsti dall’ultima legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020).

I primi, ricordiamo, sono quelli maturati in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2020 e che sono fruibili in compensazione dal 1° gennaio 2021. I secondi sono quelli maturati in relazione agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e che risultano da subito fruibili in compensazione.

Il quadro RU di tutti i modelli Redditi 2021 richiede quindi l’indicazione di alcune specifiche informazioni.

Il modello Redditi SC 2021

In particolare, con riferimento al modello Redditi SC 2021, nelle sezioni I e IV del quadro RU dovranno essere indicati:

- nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (sezione I);

- nel rigo RU120, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2020 realizzati nel periodo d’imposta (sezione IV);

- nel rigo RU130, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2021 realizzati nel periodo d’imposta (sezione IV).

Più in dettaglio, il rigo RU120 «Investimenti beni strumentali 2020» dovrà essere compilato indicando:

- in colonna 1, gli investimenti in beni materiali “generici”, di cui al comma 188 (codice credito H4);

- in colonna 2, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria 4.0), di cui al comma 189 (codice credito 2H);

- in colonna 3, gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria 4.0), di cui al comma 190 (codice credito 3H).

Il rigo RU130 «Investimenti beni strumentali 2021» dovrà essere, invece, compilato come segue:

- in colonna 1 andrà indicato il costo dei beni materiali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

- in colonna 2 andrà indicato il costo dei beni immateriali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

- in colonna 3 dovrà essere riportato il costo degli investimenti, di cui ai due punti precedenti, relativi a strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di Lavoro Agile;

- la casella 4 dovrà essere barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che beneficiano da subito dell’intero credito dell’imposta (una sola rata);

- in colonna 5 dovranno essere indicati gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria 4.0), previsti dal comma 1056 (codice credito 2L);

- in colonna 6 dovranno essere indicati gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria 4.0), previsti dal comma 1058 (codice credito 3L).

Le modalità di elaborazione del software

I software gestionali realizzati dalle società di software associate ad AssoSoftware saranno in grado di effettuare, nella generalità dei casi, la compilazione delle suddette sezioni I e IV del quadro RU, in modo automatico, adottando due diverse modalità di elaborazione:

- qualora le informazioni dei crediti d’imposta e dei relativi investimenti risultino memorizzate all’interno degli applicativi che gestiscono i beni ammortizzabili e i leasing, potrà essere effettuata la compilazione di entrambe le sezioni I e IV del quadro RU in modo automatico, con riferimento ai dati in essi memorizzati;

- qualora, invece, le informazioni dei crediti d’imposta risultino memorizzate esclusivamente all’interno dell’applicativo che gestisce la delega F24, sarà possibile effettuare la compilazione automatica della sola sezione I del quadro RU, con riferimento ai crediti ivi memorizzati.

Nel secondo caso non sarà chiaramente possibile compilare in modo automatico la sezione IV del quadro RU, essendo presenti in archivio i soli dati relativi ai crediti e non quelli sugli investimenti effettuati. Tali investimenti, ancorché in qualche caso potenzialmente desumibili dai crediti - ad esempio, nel caso in cui non vi sia stata l’applicazione degli scaglioni o dei limiti previsti - difficilmente verranno proposti, stante l’incertezza di logica deduttiva. Le procedure di compilazione automatica del quadro RU saranno rese disponibili dalle software house, in concomitanza con i diversi rilasci delle procedure di gestione dei modelli Redditi 2021.