Imposte

Il ravvedimento su errori e ritardi può salvare la rivalutazione

Con la prima rata versata nei termini, l’omesso, parziale o tardivo versamento delle rate successiva alla prima non pregiudica gli effetti della rivalutazione con possibilità di ravvedimento operoso

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di Stefano Vignoli

La chance della rivalutazione, che accompagna ormai i contribuenti quasi ininterrottamente da oltre 20 anni, è stata estesa, ai sensi dell’articolo 1, commi da 107 a 109, legge 197/2022 a terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2023 con importanti novità tra cui l’aliquota che cresce ulteriormente al 16% e la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 della legge 448/2001).

Tra le novità della rivalutazione targata 2023 vi è anche il termine del versamento dell’imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) e della redazione della perizia che devono avvenire entro il 15 novembre 2023.

La data del 15 novembre è invero una novità soltanto parziale in quanto, se le leggi di bilancio 2020 e 2021 prevedevano il 30 giugno 2020 e 2021 come termine per versamento e perizia, gli stessi termini sono stati poi prorogati al 15 novembre degli stessi anni con decreti successivi. Parimenti, il Dl 17/2022 che aveva previsto il termine del 15 giugno 2022 per rivalutare beni e terreni posseduti al 1° gennaio 2022 ha visto aggiornare, in sede di conversione, la scadenza al 15 novembre 2022.

Per primo fu l’articolo 137 del decreto Rilancio a prevedere il termine del 15 novembre 2020 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute al 1° luglio 2020, introducendo di fatto un doppio binario per le rivalutazioni targate 2020 con imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno per quelle detenute al 1° gennaio e al 15 novembre per le rivalutazioni con data di riferimento al 1° luglio.

Per le rivalutazioni targate 2021 il termine del 30 giugno 2021 è stato invece oggetto di proroga al 15 novembre dello stesso anno per effetto dell’articolo 14, comma 4 bis del Dl 73/2021, lasciando inalterata la data del 1° gennaio 2021 a cui riferirsi per il valore di terreni e quote e in cui deve sussistere il possesso del bene e pertanto, la data del 15 novembre, si riflette in un vero e proprio differimento della scadenza.

Ne consegue che anche le rate relative alle rivalutazioni 2021 e 2022 sono così previste:

• la terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva pari all’11% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2021 dovrà avvenire entro il 15 novembre 2023;

• la seconda rata dell’imposta sostitutiva pari al 14% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2022 dovrà avvenire entro il 15 novembre 2024.

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono infatti procedere alla rivalutazione con versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione ovvero in tre rate annuali con maggiorazione sull’importo delle rate successive alla prima degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

A condizione che la prima rata sia versata nei termini, l’omesso, parziale o tardivo versamento delle rate successiva alla prima non pregiudica gli effetti della rivalutazione con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 472/1997 (circolare 35/E/2004).

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