Controlli e liti

Il ravvedimento parziale vale anche per il passato

La sentenza 6593/2021: l’interessato deve produrre in giudizio elementi idonei a dimostrarne la rilevanza ai fini di quanto già versato

di Laura Ambrosi

La nuova norma sul ravvedimento parziale è di interpretazione autentica e quindi applicabile anche al passato a condizione che l’interessato produca in giudizio elementi idonei a dimostrarne la rilevanza ai fini di quanto già versato. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 6593/2021 del 10 marzo.

Una società, in seguito ad una dichiarazione integrativa, versava solo parzialmente i maggiori acconti dovuti, con interessi e sanzioni ridotte in applicazione del ravvedimento operoso. L’Agenzia notificava una cartella di pagamento disconoscendo il ravvedimento, nel presupposto che essendo avvenuto solo in forma parziale non era di per sé idoneo a sanare l’irregolarità. Il provvedimento veniva impugnato ed entrambi i giudici di merito, confermavano le ragioni della contribuente.

L’Ufficio ricorreva così in Cassazione. Nelle more del processo, la società presentava una memoria per chiedere l’applicazione retroattiva della nuova norma sul «ravvedimento parziale» (articolo 13-bis del Dlgs 472/97), introdotta con il decreto Crescita (Dl 34/2019).

La Suprema Corte ha rilevato che il primo periodo del nuovo articolo 13 bis del Dlgs 472/97, secondo il quale «l’articolo 13 si interpreta che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato» è una norma di interpretazione autentica e pertanto con efficacia retroattiva. Secondo la Cassazione in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, è applicabile il principio del favor rei, in base al quale va garantito il regime più favorevole al contribuente, solo a condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo e sia ancora pendente in un giudizio la relativa soluzione.

Tuttavia, le modifiche alla sanzione non operano in maniera generalizzata ed automatica. Occorre, infatti, che l’interessato alleghi elementi specifici al caso concreto idonei a dimostrare che la nuova norma influisca sui parametri di commisurazione della sanzione. Inoltre, la richiesta di applicazione del regime più favorevole va inserita nel primo atto processuale utile dopo l’introduzione la modifica.

Nella specie, la società aveva correttamente proposto con memoria nel corso del processo in Cassazione, i calcoli considerando il nuovo ravvedimento parziale e pertanto la decisione è stata rinviata alla Ctr affinché valutasse le sanzioni da applicare.

Si tratta, per quanto noto, della prima pronuncia di legittimità sull’applicazione del ravvedimento parziale che benchè ufficialmente introdotto nel 2019, era già da tempo considerato anche dall’Agenzia.

La sentenza, in proposito, chiarisce che l’interessato debba provare che quanto a suo tempo versato corrisponda all’importo dovuto per beneficiare del ravvedimento parziale.

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