Controlli e liti

Il ravvedimento sana ogni violazione fiscale

di Paola Piantedosi

Alla rimozione dell'inadempimento tributario, anche attuata in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso, devono sempre conseguire i medesimi effetti, tanto in termini sanzionatori che penali, senza che possa assumere rilievo la tipologia di violazione emendata. La norma di comportamento n. 202 dell’Aidc - discostandosi dalla posizione assunta dell’agenzia delle Entrate che resta ancorata alla circolare 180/1998, a dispetto dell’evoluzione normativa - propende per un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni disciplinanti l’efficacia della correzione spontanea delle violazioni tributarie.

L’effetto premiale del ravvedimento in termini sanzionatori è stato, infatti, di recente valorizzato in ambito penale dal Dlgs 24 settembre 2015, n. 158, traducendosi in una causa di non punibilità del reato, secondo il testo novellato dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000, ovvero in una riduzione della pena, ai sensi del nuovo articolo 13bis dello stesso decreto.

Il tenore letterale del nuovo articolo 13 condurrebbe però ad escludere dal beneficio di non punibilità le fattispecie delittuose delineate dagli articoli 2, 3 e 8 del Dlgs 74/2000, relative alla dichiarazione fraudolenta ed alla fatturazione di operazioni inesistenti. Detta esclusione non appare tuttavia giustificabile, poiché tratterebbe in modo diseguale soggetti che allo stesso modo hanno sanato interamente il debito tributario. Difatti, se è consentita l’emendabilità di qualsiasi violazione tributaria, mediante il pagamento del debito o l’integrazione delle dichiarazioni infedeli, con conseguente estinzione dell’obbligazione tributaria, deve pure ammettersi l’integrale applicabilità degli effetti premiali scaturenti da tali correzioni a tutte le possibili fattispecie emendate.

Aidc - Norma di comportamento 202

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©