Diritto

Il reato di intestazione fittizia dell’immobile è assorbito dal riciclaggio

Nel mirino dei giudici era finito l’acquisto di un immobile in una località prestigiosa di vacanza. La ricorrente aveva aperto, a proprio nome, un conto corrente delegando il coniuge per le operazioni

di Patrizia Maciocchi

Il reato di riciclaggio assorbe il trasferimento fraudolento di valori.

La Corte di cassazione (sentenza 38141) accoglie, sul punto, la tesi della ricorrente, condannata per il reato di trasferimento fraudolento di valori e per riciclaggio, aggravato dal danno di rilevante gravità.

Nel mirino dei giudici era finito l’acquisto di un immobile in una località prestigiosa di vacanza. La ricorrente aveva aperto, a proprio nome, un conto corrente delegando il coniuge per le relative operazioni.

In banca era confluito però il denaro provento della bancarotta del marito. Somme con le quali erano state periodicamente pagate al venditore, attraverso trasferimenti dell’istituto di credito, le rate mensili dell’appartamento, fittiziamente intestato alla signora.

Per i giudici di legittimità non ci sono dubbi sul reato di riciclaggio commesso dalla ricorrente in concorso. Basta l’aver accettato di essere indicata come beneficiario di beni, frutto di attività delittuose, che in realtà appartenevano a terzi . Azione che « pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi - scrive la Suprema corte - è comunque idonea a ostacolare e l’identificazione della provenienza del denaro». Nella conferma del reato aveva pesato poi anche il reddito della signora, poco sopra la soglia di sopravvivenza che, neppure unito a quello del marito, giustificava il pagamento di un mutuo di circa 10 mila euro al mese.

Il ricorso è però fondato per quanto riguarda l’assorbimento del reato di trasferimento fraudolento di valori in quello di riciclaggio. Quest’ultimo, infatti, è un reato unico a formazione progressiva e a forma libera. La condotta alla sua base può dunque consistere «anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo comune al quale sono finalizzati: ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro».

È quanto avvenuto nel caso esaminato, nel quale il riciclaggio è stato messo in atto con più passaggi. Il primo è stato il versamento sul conto corrente del denaro provento della bancarotta.

La fittizia intestazione è stata dunque un segmento dell’articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell’articolo 512-bis del Codice penale (salvo che il fatto costituisca più grave reato) non può essere sanzionata una seconda volta.

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