Controlli e liti

Il reato di occultamento si realizza a fine verifica

I termini di prescrizione iniziano dunque a decorrere solo da tale momento

di Laura Ambrosi

Il reato di occultamento delle scritture contabili si consuma all’atto della conclusione del controllo e non all’inizio dell’attività ispettiva allorché i documenti vengono richiesti al contribuente. I termini prescrizionali iniziano dunque a decorrere solo da tale momento.

A fornire l’interpretazione è la Cassazione con la sentenza nr.8316 che rileva differenti orientamenti da parte dei giudici di legittimità. Secondo alcune pronunce (più datate) il reato di occultamento di scritture contabili si perfeziona quando i verificatori richiedono la documentazione, secondo altre, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti per l’intera durata del controllo, il momento consumativo va individuato nella conclusione dell’ispezione. La sentenza aderisce alla seconda interpretazione evidenziando che l’occultamento della documentazione ha lo scopo di impedire o rendere più difficoltoso l’accertamento fiscale. Pertanto, il reato non può essere commesso all’inizio dell’ispezione: è lo stesso concetto di occultamento che presuppone la sottrazione di qualcosa alla conoscenza di qualcuno che vi abbia interesse e che possa essere in condizione di accedere alle informazioni in questione.

Al contrario, facendo coincidere la consumazione con l’inizio del controllo si attribuirebbe all’illecito la natura di delitto istantaneo e non permanente

Differentemente per l’altra condotta illecita punita dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000 (distruzione delle scritture contabili) la Cassazione conferma che si tratta di reato istantaneo. Per questo delitto quindi i termini prescrizionali iniziano a decorrere dal momento in cui i documenti sono distrutti. La differenza astratta tra le due fattispecie è evidente: con la distruzione i documenti non ci sono più, mentre con l’occultamento esistono ma vengono sottratti ai verificatori. Tuttavia non si comprende come l’interessato possa provare la distruzione in un certo momento della contabilità evitando così la contestazione di occultamento.

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