Imposte

Il regime «impatriati» non copre i redditi attribuiti dalla Snc

Un interpello inedito afferma che il trattamento agevolato vale solo sui redditi dell’imprendtitore individuale

di Antonio Longo

Il regime «impatriati» si applica ai redditi dell’imprenditore individuale, ma non ai redditi d’impresa attribuiti dalle società di persone o dalle Srl «trasparenti» ai soci persone fisiche. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalle Entrate nell’interpello 956-61/2020 (non pubblicato). Il caso riguarda una persona fisica con doppia cittadinanza, francese e italiana, che non ha mai risieduto in Italia risultando iscritta all’Aire.

Nel 2019 la persona che ha presentato istanza - un ex professionista iscritto a un Ordine - ha cessato l’attività professionale in Francia e, a marzo del 2020, si è trasferita in Sardegna per avviare un’attività di lavoro autonomo come consulente marketing e social.

Inoltre, l’ex professionista ha intenzione di intraprendere un’attività imprenditoriale per la vendita online di prodotti video. Con l’interpello si chiedevano in particolare chiarimenti circa la possibilità di beneficiare del regime speciale

(a) in caso di esercizio congiunto dell’attività di lavoro autonomo e di impresa, anche laddove quest’ultima fosse avviata dopo il trasferimento della residenza e l’inizio dell’attività di consulenza;

(b) nell’ipotesi in cui l’attività imprenditoriale fosse esercitata tramite una srl con opzione per il regime di trasparenza fiscale riservato alle società a ristretta base societaria (articolo 116 Tuir).

Con la novella introdotta dal Dl 34/2019, dal 2020 hanno diritto alle agevolazioni i lavoratori che sono stati residenti all’estero nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

A loro spetta la detassazione ai fini Irpef, per cinque anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente e assimilato o autonomo prodotto nel nostro Paese. Il regime si applica anche a chi avvia un’attività d’impresa. Per chi si trasferisce in un comune del Sud (Isole comprese) la detassazione sale al 90 per cento.

Inoltre, le agevolazioni si estendono per ulteriori cinque anni, con detassazione del 50% in questo arco temporale aggiuntivo, in caso di lavoratori con almeno un figlio o che acquistano immobili residenziali in Italia (entro il primo quinquennio).

Ai lavoratori con tre figli minori o a carico è concessa una detassazione del 90 per cento. Con il successivo Dl 124/2019 le agevolazioni sono state estese ai soggetti che hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 con effetti dal periodo di imposta 2019. Quanto al primo quesito, l’Agenzia ritiene che, in presenza di un collegamento «funzionale» tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa, possano rientrare nell’agevolazione anche i redditi derivanti da attività – diverse - intraprese in periodi di imposta successivi al trasferimento (ma entro il quinquennio agevolabile).

Sul secondo quesito, la risposta muove dalla constatazione che la normativa in esame fa riferimento ai redditi «prodotti» dai lavoratori: resterebbero quindi esclusi i redditi generati dalle srl a ristretta base proprietaria e dalle società di persone commerciali ancorché imputati per trasparenza (articoli 116 e 5 del Tuir) ai soci persone fisiche «impatriati». In sostanza i redditi di impresa agevolabili sarebbero unicamente quelli prodotti dall’imprenditore individuale.

Le conclusioni a cui perviene l’Agenzia – interessanti anche perché riguardano attività lavorative del settore digital tipicamente “mobili” ed esercitabili da remoto – sono condivisibili e in linea con la ratio agevolativa di attrarre nel nostro Paese i lavoratori e i redditi da essi direttamente prodotti. Il successo delle misure per l’attrazione del capitale umano, testimoniato dalle crescenti richieste, dovrebbe stimolare anche l’introduzione di apposite facilitazioni per l’insediamento e il re-insediamento («reshoring») di attività produttive nel nostro Paese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©