Il regime semplificato sale fino a 800mila euro di ricavi
Dopo oltre dieci anni vengono rivisti i limiti. La nuova soglia per le attività di prestazioni di servizi è pari a 500mila euro
Dopo oltre un decennio, vengono rivisti i limiti entro i quali un'attività può rientrare nel cosiddetto regime semplificato. Con l'emendamento di modifica del comma 1 dell'articolo 18 del Dpr 600/1973, presentato il 19 dicembre alla Camera in commissione Bilancio, tesoro e programmazione ed approvato il 20 dicembre (AC 643-bis), viene ampliato l'ambito operativo della contabilità semplificata per le imprese minori, estendendone, di fatto, l'ambito soggettivo.
Così la novità è stata inserita nel disegno di legge di Bilancio 2023. Alla luce della modifica normativa, pertanto, dal 1° gennaio 2023 il regime semplificato si considererà quello “naturale” per le imprese che, nell'anno, conseguiranno ricavi non superiori a 500mila euro nel caso di attività di prestazioni di servizi oppure ricavi non superiori a 800mila euro per le imprese esercenti altre attività.
Gli attuali limiti, rispettivamente di 400mila euro (prestazioni di servizi) e 700mila euro (altre attività) sono quindi superati dal 1° gennaio.
La norma riguarda, in particolare, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone (Snc, Sas) o società a esse equiparate. Dalla novità restano esclusi, invece, gli esercenti arti e professioni in quanto soggetti “semplificati” naturali.
Prima dell'intervento normativo in commento, il Dl 70/2011 aveva incrementato i limiti annui dei ricavi, il cui mancato superamento consentiva la tenuta della contabilità semplificata, portandoli da 309.874,14 euro agli attuali 400mila per le attività di prestazioni di servizi e da 516.456,90 euro agli attuali 700mila per le imprese esercenti altre attività.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi (si veda la risoluzione 293/E/2007).
Si ricorda che i criteri per l'individuazione delle attività consistenti in prestazioni di servizi sono stati fissati dall'articolo unico del Dm 17 gennaio 1992. Restano invariati, invece, gli obblighi contabili dei soggetti semplificati.
La modifica all'articolo 18 del Dpr 600/1973 non influenza nemmeno i criteri per la determinazione del reddito d'impresa (e dell'Irap) dei contribuenti semplificati: per essi il regime “naturale” continuerà ad essere il “criterio di cassa”, salva la facoltà di optare per il regime ordinario oppure per il criterio della registrazione ai fini Iva previsto dal comma 5 dello stesso articolo 18.
Si ricorda pure che l'attuale regime tributario dei contribuenti minori venne modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ad opera dell'articolo 1, commi 17-19 della legge 232/2016, mediante “sostituzione” del principio di competenza con un principio misto cassa/competenza. Sul punto si richiamano i chiarimenti che all’epoca sono stati forniti dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 11/E/2017.