Casi e questioniContabilità

Il rendiconto nelle società di persone, dalla redazione alla distribuzione degli utili

di Emanuele Pistone e Roberto Santini

N. 33

Settimana Fiscale

Benché la normativa civilistica e i principi contabili non si rivolgano esplicitamente, quanto al bilancio, alle società di persone, l’orientamento nettamente maggioritario (e condivisibile) afferma che per esse trova applicazione, mutatis mutandis, la disciplina dettata per le società di capitali.

La corretta formazione dei documenti contabili è necessaria anche al fine della determinazione degli utili e delle perdite da ripartire tra i soci, sia ai fini civilistici che fiscali; a tale riguardo, particolare attenzione deve essere posta, tra l’altro, alla posizione del socio d’opera e alla assai controversa questione dei c.d. prelievi in conto utile. L’operato del redattore del bilancio (e del professionista che lo assiste), inoltre, deve tener conto delle conseguenze che possono derivare dall’adozione del regime di contabilità semplificata. Particolari riflessi, da ultimo, si possono generare con riferimento alla base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Il rendiconto

Secondo il disposto dell’articolo 2262 Cc (dettato per la società semplice, ma valevole anche per la società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice, in forza del richiamo operato dagli articoli 2293 e 2315 Cc), ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto, salvo patto contrario (patto contrario che, come noto, trova il limite del cd patto leonino; ai sensi dell´articolo 2265 Cc, infatti, è nullo il patto con il quale uno o più...