Imposte

Il riconoscimento in Italia permette l’esenzione Iva del corso di lingua

Risposta a interpello 750: rileva lo status dell'ente certificatore straniero con l'amministrazione

Sono esenti dall’Iva i corsi di lingua inglese che l’ente certificatore non stabilito in Italia svolge a favore di un istituto scolastico nazionale a condizione che abbia ottenuto il riconoscimento. La fattura sarà emessa dall’ente con la propria partita Iva estera specificando l’esistenza del riconoscimento pubblico e sarà registrata esente con reverse charge in Italia.

Il tema delle prestazioni didattiche torna all’attenzione, questa volta sul piano della prassi. Dopo la sentenza della Corte di giustizia della scorsa settimana, che limitava l’ambito oggettivo dell’esenzione escludendo i corsi di nuoto (causa C-373/19), questa volta si discute sul requisito soggettivo, ovvero sul riconoscimento.

Con la risposta ad interpello di ieri, n. 750, le Entrate fissano al riguardo alcuni punti fermi. Innanzitutto, considerano che l’analisi circa gli elementi dell’esenzione va condotta non solo “case by case” ma anche in riferimento ad ogni singolo rapporto tra i soggetti coinvolti. Sicché, nel rapporto ente certificatore straniero/ scuola italiana, presumendo la natura di prestazione didattica del corso, l’esenzione dall’Iva è condizionata dal fatto che il primo abbia ottenuto il “riconoscimento” dalle competenti autorità italiane, alla stregua di qualsiasi altro ente formativo interno. In riferimento a questo rapporto, dunque, non rileva la natura del destinatario e il suo trattamento Iva non si ripercuote sul secondo rapporto scuola/allievi del corso. Del resto, riguardo ad un caso simile – in cui un ente formativo nazionale che aveva ottenuto l’esenzione dell’applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972 acquistava servizi di certificazione delle competenze di lingua inglese da ente UK non riconosciuto in Italia – l’amministrazione aveva già chiarito che l’esenzione dall’Iva non si applica a tale operazione, senza escludere che la stessa possa valere, invece, nella rivendita del corso dall’istituto scolastico al discente, alle condizioni previste dalla norma richiamata (consulenza giuridica n.6/2021).

Un ulteriore chiarimento fornito dalle Entrate che sembrerebbe importante riguarda poi il fatto che il suddetto riconoscimento va conferito al soggetto nel suo complesso e non al singolo corso. Nel caso in specie, è il fatto che l’ente UK sia riconosciuto dal Miur, insieme ad una serie di altri elementi, ad essere determinante ai fini del riconoscimento. Di conseguenza, il soggetto UK emette una fattura senza Iva con il proprio identificativo inglese, specificando che si tratta di servizi per i quali ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’esenzione in Italia e che ivi saranno soggetti al reverse charge.

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