Il rimborso Iva richiede almeno un’operazione attiva e una passiva nell’anno
Le condizioni per la richiesta del credito
Per potere chiedere il rimborso dell’eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto Iva, Dpr 633/1972, tra cui quella di esercitare abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni (lettera a). Tale ipotesi si verifica nel caso in cui si abbia un’aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni superiore a quella mediamente applicata su tutte le operazioni soggette effettuate, maggiorata del 10 per cento.
Secondo la Corte di cassazione, la disposizione si riferisce all’esercizio di un’attività e non impone che le operazioni poste in essere siano effettivamente plurime, anche se è necessario che «almeno un’operazione attiva e una passiva sussista» (sentenza del 16 novembre 2018, n. 29530). Nello stesso senso, anche Cassazione, sentenza del 6 agosto 2004, n. 15224 e sentenza del 7 dicembre 2005, n. 27046, secondo cui «È certamente necessario che almeno una operazione (passiva ed attiva) sia stata effettuata poiché, altrimenti, non sorge neppure la possibilità di una comparazione tra le diverse aliquote e, dunque, non può attivarsi il meccanismo consentito dal Dpr 633 del 1972, articolo 30, comma 1, lettera a». Pertanto, nel caso in cui la società non abbia realizzato alcuna operazione attiva nel periodo d'imposta, si ritiene che non sussista la condizione di cui all'articolo 30, secondo, lettera a) e, di conseguenza, non può essere chiesto il rimborso sulla base di tale disposizione.
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