Imposte

Il rinvio alla decontribuzione 0,8% complica il bonus da 200 euro

Lo sconto sui contributi è mensile senza conguaglio e può non spettare a luglio. Regole differenti per pensionati e disoccupati rispetto ai dipendenti

Tra le misure contenute nella bozza del decreto legge aiuti al momento diffusa, trova spazio il bonus di 200 euro a favore, tra gli altri, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei disoccupati.

Si prevede che nel cedolino di paga relativo al mese di luglio alcuni lavoratori ricevano, da parte dei datori di lavoro, in maniera automatica (vale a dire che non serve una specifica richiesta) un bonus di importo pari a 200 euro. L’impianto normativo prevede che, alla fine dell’anno, i sostituti di imposta effettuino una verifica in ordine alla spettanza della misura. Se da tale controllo dovesse emergere che l’una tantum non è dovuta, i medesimi sostituti devono provvedere al recupero dell’importo in otto rate mensili, di pari importo, a partire dal cedolino di paga che contiene il conguaglio.

Il testo normativo, che parrebbe abbastanza lineare, cela, tuttavia, alcuni aspetti da approfondire. La norma, infatti, nell’identificare i soggetti beneficiari del bonus, rimanda all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 che disciplina, per l’anno in corso, la riduzione dello 0,8% del contributo Ivs. Se il testo della norma rimarrà così, tale collegamento fa sorgere numerosi dubbi.

In primo luogo, è giusto chiedersi se il rimando alle regole dell’esonero dello 0,80% debba intendersi riferito all’identificazione dei soli soggetti, del solo limite economico che dà diritto al bonus, ovvero a entrambi. Probabilmente la liason è stata voluta per identificare la soglia di retribuzione oltre la quale si perde il diritto ai 200 euro.

Considerato che per la riduzione contributiva il limite è 2.692 euro per 13 mensilità (valore annuo 34.996 euro), si può supporre che il medesimo tetto piloti il riconoscimento del bonus. Tuttavia, non si può non evidenziare che lo sconto dello 0,8% dei contributi si applica mensilmente qualora la retribuzione imponibile previdenziale non superi i 2.692 euro nel mese (fatta eccezione per dicembre in cui si applica un valore doppio). Di fatto, dunque, per lo 0,80% il valore annuo (34.996 euro) non rileva in quanto non è previsto conguaglio a fine anno.

Per i 200 euro, al contrario, la fine del 2022 costituirà il momento della verifica che dovrà essere eseguita (se il parametro di riferimento è lo stesso) andando a confrontare la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore con il valore di 34.996 euro. Ciò evidenzia un disallineamento con quanto previsto per i pensionati e i disoccupati per i quali - un altro articolo dello stesso decreto - riconosce i 200 euro a chi ha un reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro lordi annui.

Altro dubbio riguarda il trattamento in busta paga dei 200 euro. Mentre per i pensionati e i disoccupati si afferma testualmente che la somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è pignorabile, per i dipendenti il testo esaminato non contiene indicazioni e le stesse non possono essere rinvenute nella regolamentazione dello 0,80%; ciò impone un chiarimento.

In conclusione, a parere di chi scrive, sembra che il legislatore si sia voluto inutilmente complicare la vita mutuando le regole dello 0,80%. Parallelo che, peraltro, in via astratta induce un altro dubbio: se il lavoratore a luglio non accede alla riduzione dello 0,80% per superamento nel mese del limite previsto (2.692 euro), perde anche il titolo a percepire i 200 euro? Probabilmente la risposta è negativa. A ogni modo, stante le premesse, c’è da sperare che la norma possa essere modificata prima della sua pubblicazione e conseguente entrata in vigore.

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