Controlli e liti

Il ritardo nel pagamento dell’imposta sostitutiva blocca l’affrancamento

di Giorgio Gavelli

Il versamento tardivo della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dalle persone fisiche in caso di affrancamento di valore delle partecipazioni non quotate o dei terreni posseduti al di fuori della sfera imprenditoriale rende inefficace l’opzione, per cui diviene imponibile la plusvalenza calcolata senza considerare il valore di perizia.

Il principio, da tempo sostenuto dall’amministrazione finanziaria, viene adesso confermato dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 5981 depositata il 12 marzo scorso, e dovrà essere tenuto presente dai contribuenti che vorranno avvalersi di questa opportunità entro il 2 luglio prossimo, ai sensi dei commi 997 e 998 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

La sentenza

Nel caso in esame, una contribuente aveva affrancato con perizia il valore della partecipazione posseduta in una Spa, prima della sua cessione a terzi. Il versamento della relativa imposta sostitutiva era però intervenuto dopo il termine di legge (all’epoca fissato al 30 giugno 2006), per cui l’Agenzia aveva disconosciuto il maggior valore ai fini del calcolo della plusvalenza.

In entrambi i giudizi di merito le commissioni tributarie avevano ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, perché la contribuente aveva provveduto a sanare l’omesso versamento spontaneamente, tramite il ravvedimento operoso. La Corte, cassando senza rinvio la sentenza pronunciata in appello, conferma alcuni propri precedenti (pronunce n. 14491/2016 e n. 3410/2015) e afferma di condividere la posizione espressa dall’agenzia delle Entrate, ad esempio con circolare n. 35/E/2004.

Cosa dicono le Entrate

Secondo le Entrate, infatti, l’opzione si perfeziona, oltre che con l’asseverazione della perizia di valore, con il pagamento tempestivo della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva (attualmente pari all’8%) e solo per gli eventuali successivi versamenti rateali (su cui si applicano gli interessi annui del 3% e non quelli al tasso legale vigente) è ipotizzabile il ravvedimento operoso al fine di evitare l’iscrizione a ruolo, a meno che non intervenga un nuovo – e maggiore - affrancamento di valore (circolare n. 47/E/2011). In quest’ultima ipotesi, infatti, si possono rideterminare le rate tenendo conto di quanto già in precedenza versato.

In caso di versamento carente, invece, si ritiene che possa considerare affrancato solo il valore proporzionalmente corrispondente all’importo versato.

L’Agenzia ha affermato in via innovativa, con risoluzione n. 53/E/2015, che è possibile il giuramento della perizia anche in data posteriore alla cessione dell’area (purché entro il termine di legge), richiamando un consolidato orientamento della Corte di cassazione (ad esempio, sentenza n. 30729/2011).

La regolarità «sostanziale»

Con la stessa risoluzione, l’Agenzia ha anche riconosciuto la regolarità «sostanziale» di due ipotesi piuttosto frequenti, vale a dire:

quando tra il valore dell’area indicato nell’atto di cessione e quello periziato vi è uno scostamento poco significativo;

quando, pur in presenza di una sensibile differenza tra valore di perizia e corrispettivo dichiarato, il contribuente ha fatto menzione nell’atto dell’intervenuto affrancamento di valore, indipendentemente dal versamento delle maggiori imposte indirette ad opera dell’acquirente (il quale dovrebbe però, in questa ipotesi, essere maggiormente esposto ad un probabile accertamento di valore).

La giurisprudenza di merito è prevalentemente orientata a riconoscere validità all’affrancamento anche in caso di cessione a valore inferiore a quello di perizia (da ultimo Ctr Lazio n. 3119/5/2017).

Altro tema frequente riguarda la mancata indicazione nel modello Redditi dell’intervenuto affrancamento di valore, errore che non compromette l’efficacia dell’opzione ma rende applicabile la sola sanzione da 250 a 2mila euro di cui all’articolo 8, comma 1 del Dlgs n. 471/97 (circolare n. 1/E/2013).

I punti chiave

Cassazione, VI civile, ordinanza 5981 del 12 marzo 2018

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