Controlli e liti

Il sequestro prima della fine del giudizio va motivato

Secondo le Sezioni unite, il sequestro preventivo deve illustrare i motivi della sussistenza del pericolo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il sequestro preventivo deve illustrare i motivi della sussistenza del pericolo che giustificano la misura cautelare da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. A nulla rileva che per il reato perseguito la confisca sia obbligatoria in caso di condanna. Unica eccezione a tale obbligo motivazionale concerne le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto detenzione e alienazione costituisca reato per le quali è sufficiente specificare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

A fornire questi principi sono le Sezioni Unite penali della Cassazione con la sentenza n. 36959, che dovrebbe porre fine a un ampio dibattito sugli obblighi motivazionali del periculum in mora nei provvedimenti di sequestro finalizzati alla successiva confisca.

La pronuncia interessa particolarmente i reati tributari per i quali spesso vengono eseguiti sequestri preventivi (diretti per equivalente) finalizzati, in caso di condanna, alla successiva confisca obbligatoria.

La questione trae origine dalla differente posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità sull’assistenza dell’obbligo di motivazione non solo degli indizi di reità (fumus), ma anche del periculum in mora in caso di sequestro equivalente finalizzato alla confisca. Secondo un primo orientamento, il provvedimento di sequestro non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto, in quanto proprio perché confiscabili (facoltativamente o obbligatoriamente) sono oggettivamente pericolose. Altro orientamento esclude, anche alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà, ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiedendo in caso di sequestro un’espressa motivazione sul periculum in mora che giustifichi l’apposizione del vincolo.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto obbligatoria la motivazione del periculum nei provvedimenti di sequestro e ciò a prescindere che si tratti di reati per i quali la confisca è prevista in via facoltativa ovvero obbligatoria.

Si tratta comunque di una anticipata apprensione dei beni rispetto al giudizio definitivo. In altre parole, la previsione per determinati reati (ed è proprio il caso dei delitti tributari) della confisca obbligatoria in ipotesi di condanna definitiva, non comporta anche l’obbligatorietà del preventivo sequestro.

È quindi l’esigenza anticipatoria della confisca a dover fungere da criterio generale cui rapportare la motivazione del provvedimento, e quindi, ogniqualvolta la confisca sia condizionata dalla legge alla sentenza di condanna o al patteggiamento, il giudice deve spiegare le ragioni dell’impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.

Fanno eccezione le cose intrinsecamente illecite cioè quelle la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Per queste è sufficiente una motivazione che dia conto della natura del bene.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©