L'esperto rispondeImposte

Il sismabonus è in vigore fino al 31 dicembre 2021

La fattibilità dell’ampliamento dell’agevolazione alle zone 2 e 3

di Marco Zandonà

La domanda


L’attuale formulazione del comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013, prevede un’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche. L’agevolazione è calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile. Poiché il citato comma rinvia ai commi precedenti esclusivamente per individuare (tecnicamente) gli interventi da fare, si ritiene non operativo per l’agevolazione in oggetto il termine del 31 dicembre 2021 previsto, invece, «per la detrazione delle spese sostenute» (comma 1-bis). Per lo stesso motivo, riferendosi il comma 1-septies ad unità immobiliari, l’agevolazione sisma bonus acquisti compete (singolarmente) per le abitazioni, per i box, per i locali commerciali, insomma per ogni unità immobiliare autonomamente accatastata. Si segnala, infine, che l’estensione (metà 2019) dell’agevolazione in oggetto anche alla zone 2 e 3 sarebbe irrealizzabile entro il 2021 considerati i tempi necessari per le procedure autorizzative e l’intervento di demolizione/ricostruzione.
R. M. – Napoli

Anche il sismabonus acquisti si applica sempre solo sino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe future. A norma dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013 (convertito nella legge 90/2013), i soggetti che acquistano unità immobiliari situate nei Comuni ricadenti della zona a rischio sismico 1, 2 o 3, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, possono fruire di una detrazione pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita (a seconda se, con l’intervento di demolizione e ricostruzione, si sia ottenuto, rispettivamente, un miglioramento di 1 o 2 classi sismiche dell’edificio), da assumere sino ad un importo massimo di 96.000 euro e da suddividere in 5 anni.

Per essere agevolata, inoltre, l’unità immobiliare deve essere ceduta dalla stessa impresa di costruzione, o ristrutturazione immobiliare, che ha eseguito l’intervento entro 18 mesi dal termine di lavori e, comunque, entro il 31 dicembre 2021

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, la medesima norma concede la possibilità, per i soggetti beneficiari, di optare per la cessione del bonus all’impresa che ha realizzato l’intervento o ad altri soggetti privati, sottoforma di credito di imposta, con la facoltà di una sola ulteriore cessione da parte di questi (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 660057 del 31 luglio 2019).

Nell’ipotesi di acquisto contestuale di abitazione e box o fabbricato quale ufficio o negozio, accatastato separatametne, per il solo sismabonus dovrebbe potersi applicare la detrazione per ciascun immobile acquistato, cioè l’85% di 96mila euro, per ciascuna unità immobiliare acquistata o oggetto dell’intervento (circolare 7/E del 2018).

Il presupposto per la detrazione è l’acquisto del fabbricato, cioè il rogito e la detrazione compete in 5 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo di imposta in cui viene stipulato il rogito. Tenuto conto dei tempi molti stretti, è auspicabile una proroga del bonus al momento non intervenuta.

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