Controlli e liti

Il socio non può opporsi all’accertamento notificato alla Snc estinta

La sentenza 319/4/2021 della Ctr Puglia: la domanda rappresenta un accertamento negativo non ammesso nel processo tributario

di Filippo Cannizzaro

Il contribuente non può opporsi personalmente contro l’accertamento notificato alla società estinta per difetto di legittimazione ad agire. Difatti, in tal caso, la domanda promossa innanzi al giudice rappresenta un accertamento negativo non ammesso nel processo tributario. Così la sentenza 319/4/2021 della Ctr Puglia (presidente Ventura, relatore Dammacco).

La vicenda

Nell’ottobre 2009 l’agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento nei confronti di una Snc attraverso cui ha recuperato maggiore Iva e Irap. L’atto impositivo viene altresì notificato alle persone fisiche partecipanti al sodalizio, quindi nella loro qualità di soci.Contro l’accertamento si oppongono i titolari delle rispettive quote di partecipazione che agiscono a titolo personale, al fine di evitare conseguenze che l’atto intestato alla società possa avere nei loro confronti, e quindi non nella qualità di soci. Eccepiscono l’inesistenza giuridica dell’atto siccome intestato alla società cancellata nell’aprile del 2004.

Si oppone l’Agenzia che contesta la legittimazione ad agire: l’opposizione avanzata personalmente e non nella qualità di ex soci è da ritenersi inammissibile e tale tesi è sposata dal collegio di primo grado che ritiene inammissibile il ricorso. Ma i contribuenti promuovono appello censurando la sentenza.

La decisione

Il collegio respinge l’impugnazione promossa dai contribuenti e così argomenta. Se da un lato l’Agenzia ha notificato un atto nullo intestato a un soggetto giuridico inesistente e notificato ben oltre 5 anni dalla cancellazione della società, dall’altro i ricorrenti hanno impugnato l’atto in proprio per far valere ragioni della società ed evitare che tale atto possa avere ripercussioni nella loro sfera personale. In pratica hanno agito personalmente e non nella qualità di ex soci. Ma tale modus operandi è equiparabile a una sorta di accertamento negativo non ammesso nel processo tributario. Di conseguenza la sentenza di primo grado viene confermata.

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