Il socio paga se è provato il «tentativo» verso la Snc
Il socio illimitatamente responsabile è sottoposto, dopo l’infruttuosa iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito tributario senza necessità della preventiva notifica dell’atto impositivo. In tal caso, l’intimazione di pagamento è atto iniziale del procedimento d’esazione e, quindi, l’eccezione di mancata preventiva escussione della società, può essere sollevata nei confronti di Equitalia. Sono questi i principi statuiti dalla Ctr Puglia con la sentenza 2785/6/2016 (presidente Ingusci e relatore Memmo).
L’ufficio effettuava un’iscrizione a ruolo a carico di una Snc a cui seguiva la notifica della cartella di pagamento che la società non opponeva. Equitalia, quindi, notificava un’intimazione di pagamento a carico di un socio illimitatamente responsabile per il debito non adempiuto dalla società.
Il socio impugnava l’intimazione avanti la Ctp deducendo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 2304 del Codice civile avendo Equitalia notificato l’intimazione in difetto di preventiva escussione del patrimonio della società. Il ricorrente eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa a seguito dell’illegittima notifica della cartella a mezzo posta. Resisteva Equitalia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Ctp respingeva il ricorso non pronunciandosi sulla violazione del beneficium excussionis, ritenendolo assorbito. Il contribuente, quindi, appellava la sentenza lamentando che la Ctp aveva omesso di pronunciare su un punto decisivo della controversia.
La Ctr osserva che la questione di cui all’articolo 2304 del Codice civile non può ritenersi assorbita nel difetto di legittimazione passiva sollevato da Equitalia. Infatti, continua il collegio, se ciò è condivisibile per l’eccezione di estinzione della pretesa creditoria, non altrettanto può dirsi per la notifica dell’intimazione di pagamento che è atto iniziale del procedimento d’esazione. Questo atto è direttamente consentito a Equitalia senza alcun provvedimento o valutazione dell’ente impositore. Pertanto a violazione del beneficium excussionis può essere sollevata nei confronti di Equitalia.
La Ctr puntualizza che nella Snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. E tale responsabilità è di generale applicazione, non esistendo alcuna disposizione che ne circoscrive l’effetto alle obbligazioni negoziali e che esclude quelle che trovano la loro fonte nella legge, come accade per l’obbligazione tributaria (Cassazione 2215/2016).
Pertanto il socio, pur essendo privo della qualità di obbligato per l’imposta e, come tale, estraneo agli atti impositivi, resta sottoposto dopo l’infruttuosa iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito tributario.
La responsabilità del socio opera, però, nei limiti posti dall’articolo 2304 del Codice civile, cioè quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale (Cassazione 6260/2001).
Nel caso di specie, conclude la Ctr, Equitalia non ha dimostrato di aver preventivamente esperito un’infruttuosa azione sui beni della società, per cui non sussiste il presupposto per invocare la responsabilità del socio. Pertanto, la Ctr accoglie l’appello annulla l'intimazione di pagamento.