Il socio può scomputare le perdite della Snc dai redditi della Sas di cui è accomandatario
Le perdite maturate dalla Snc dal 2017 al 2020 sono riportabili anche dopo la cessione della quota
A norma dell’articolo 8 del Tuir (Dpr 917/1986), il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. La locuzione “dei relativi redditi” sta a significare che le perdite d’impresa possono essere scomputate solo dai redditi di impresa.
Inoltre le perdite del primo triennio dalle società citate sono riportabili illimitatamente e scomputabili dai redditi d’impresa senza ulteriori condizioni. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del Tuir, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale, la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
Venendo al quesito del lettore, le perdite della società A sono riportabili anche successivamente alla cessione della relativa quota e possono essere scomputate dai redditi attribuiti dalla società B.
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