Il subentro nel leasing della ditta individuale cessata genera una sopravvenienza
Quanto prospettato dal lettore equivale, nella sostanza, ad un autoconsumo di beni; nello specifico, si tratterebbe del contratto di leasing relativo a un bene immobile strumentale che alla cessazione dell’attività d’impresa entrerebbe nella sfera patrimoniale dell’(ormai) ex imprenditore.
Da un punto di vista contabile, poiché il contratto di leasing finanziario è rilevato con il metodo patrimoniale (il bene pertanto non compare nell'attivo patrimoniale) e non prevedendo alcun corrispettivo, non emergendo alcuna sopravvenienza contabile, il cedente non è tenuto a fare alcuna rilevazione.
Da un punto di vista fiscale, invece, occorre fare attenzione a quanto disposto dall'articolo 88, comma 5, del Dpr 917/1986, il quale prevede che la sopravvenienza sussista indipendentemente dal corrispettivo pattuito, quindi anche nei casi di gratuità. In tali casi, il cedente (la ditta individuale del caso proposto) rileverà una sopravvenienza attiva determinata quale differenza tra il valore normale dei beni detratti i canoni a scadere ed il valore di riscatto.
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