Il superbonus ammette i soggetti Aire, ma esclude i non residenti senza redditi imponibili
È l’effetto della lettura incrociata tra il question time del 28 luglio e la circolare 24/E delle Entrate
La detrazione del 110% e l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spettano anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, come i cittadini iscritti all’Aire. Lo ha affermato l’amministrazione finanziaria nella risposta al question time 5-04433 in Commissione Finanze nella seduta del 28 luglio scorso.
Il dubbio sull’ammissibilità dei soggetti non residenti al superbonus del 110% nasceva, in effetti, da un testo di legge piuttosto generico, laddove individua al comma 9, lettera b), dell’articolo 119 del Dl 34/2020, tra i beneficiari della detrazione, «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione», senza alcuna puntualizzazione in merito allo status di soggetto residente.
In assenza di ulteriori indicazioni - è stato riferito nella risposta - la misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Gli stessi, ai sensi del successivo articolo 121 del Dl 34/2020, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le conclusioni del question time hanno trovato ulteriore conferma nel paragrafo 1.2 della circolare 24/E delle Entrate sul 110%, secondo cui la detrazione del 110% riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.
Secondo le Entrate, però, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda non è dovuta: nella circolare si fa l’esempio dei soggetti che rientrano nella cosiddetta no tax area, ma la stessa situazione potrebbe riguardare i non residenti che hanno la proprietà di un immobile in Italia sul quale vorrebbero effettuare gli interventi.
Tali soggetti - come confermato nel documento di prassi - possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Dl 34/2020, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, secondo le Entrate, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non sia dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione, che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.
Esiste però un’eccezione: per le Entrate, infatti, il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato.