Il tax credit affitti acquistato si riporta nel rigo RN38 di Redditi Pf
Dichiarazioni 2021
Per la fruizione del credito d’imposta, relativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all’articolo 28 decreto legge 34/2020, le modalità che possono applicare i cessionari (in ipotesi, locatore persona fisica) del credito stesso sono le medesime (articolo 122, comma 3, decreto legge 34 citato) previste nei confronti dei beneficiari principali, vale a dire gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella loro soggettività contrattuale di conduttore dell’immobile. È quindi ammessa per il cessionario sia la compensazione del credito nel modello F24 che l’utilizzo in dichiarazione. Questa seconda soluzione tuttavia non sembra implicare particolari e “finalizzati” adempimenti in sede di dichiarazione, non essendo di fatto previsto nella modulistica uno spazio dedicato specificatamente dell’operazione, a differenza di quanto invece risulta necessario per il cedente (conduttore) che ha maturato il credito. Quest’ultimo, infatti, così come evidenziano le pertinenti istruzioni del quadro RU del modello Redditi Pf, a pagina 125, risulta essere l’unico soggetto tenuto al monitoraggio dichiarativo mediante la compilazione (anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito), nonché del rigo RN35 del quadro RN, in ipotesi di utilizzo diretto del credito. Le predette istruzioni avvertono, altresì, che i cessionari invece «sono tenuti a riportare il credito d’imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali». Pertanto, per effetto di tali ultime avvertenze si ritiene che, ma l’assunto merita una conferma amministrativa, il cessionario/locatore nella dichiarazione 2021 debba limitarsi a riportare (verosimilmente al rigo RN38 del quadro RN) il credito cedutogli, qualora utilizzato nel 2020 in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali mediante l’utilizzo del modello F24 (da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento), per la cui compilazione si rinvia alle particolari istruzioni recate dalla risoluzione 39/E/2020.
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