Imposte

Affitto d’azienda e di immobile, doppio tax credit per le strutture turistico-ricettive

Le modifiche al Dl 104 approvate al Senato ammettono un doppio bonus se per la stessa attività sono stipulati sia un contratto di locazione dell’immobile che di affitto d’azienda

Tax credit locazioni più ampio per il comparto turistico recettivo. È l’effetto delle modifiche previste sull’articolo 28 del Dl 34/2020 ad opera del maxiemendamento al decreto Agosto (Dl 104/2020) approvato dal Senato e che dovrà essere licenziato definitivamente dalla Camera. Vediamo nel dettaglio.

Il primo intervento riguarda la misura del tax credit in relazione ai contratti di affitto di azienda che viene elevato dal 30% al 50 per cento. La modifica prevede inoltre che qualora in relazione alla stessa struttura turistica recettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto di azienda, «il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti». Ad esempio, se un albergo corrisponde mensilmente 5.000 euro per l’affitto dell’azienda condotta in gestione e 4.000 euro per la locazione dell’immobile in cui svolge l’attività, avrà diritto ad un tax credit mensile complessivo di 4.900 euro (il 50% di 5.000 e il 60% di 4.000). La modifica, limitatamente alle imprese appartenenti al settore turistico recettivo, quindi, consente di superare la regola base disciplinata dall’articolo 28 del Dl 34/2020 che prevede che il bonus sia fruibile avendo a riguardo a contratti in cui sia compreso l’utilizzo di almeno un immobile.

Rispetto alla versione precedente della disposizione, ad ogni buon conto, gli effetti sono migliorativi come risulta dall’evidenza dei casi che seguono.
1) Locazione unica con affitto di un’azienda comprensiva di un immobile con canone di 9.000 euro mensile. Prima il bonus era 2.700 euro (30% di 9.000 euro). Ora è di 4.500 euro (50% di 9.000 euro).
2) Locazione distinta di azienda con canone mensile di 5.000 euro e dell’immobile di 4.000 euro mensile. Prima 2.400 (60% solo di 4.000 euro). Ora 4.900 euro (si veda esempio).

Delle differenze si possono verificare, a parità di dati, tra situazioni in cui è locata l’azienda comprensiva dell’immobile e i casi in cui i contratti sono distinti. Riprendendo l’esempio di prima a fronte di un canone mensile del contratto di affitto di azienda comprensivo dell’immobile di 9.000 euro, il bonus sarebbe di 4.500 euro contro i 4.900 del nostro esempio con contratti distinti.

La modifica approvata dal Senato non dispone specifici termini di applicazione delle modifiche. Si ritiene che intervenendo sulle disposizioni previste dall’articolo 28 del Dl 34/2020, la modifica possa riguardare anche le mensilità precedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 104/2020 per le quali, quindi, dovrebbe essere possibile procedere al ricalcolo a proprio favore.

La seconda importante novità attiene all’ambito temporale di applicazione del tax credit locazioni per le imprese appartenenti al comparto turistico recettivo, che viene esteso sino al 31 dicembre 2020. Si aggiungono quindi ai mesi che erano già agevolati, quelli che vanno da agosto e dicembre del corrente anno.

Sul piano soggettivo le nuove e più favorevoli regole, si applicano alle strutture alberghiere, a quelle agrituristiche e agli stabilimenti termali.

L’accesso al bonus anche per le imprese del settore turistico recettivo resta comunque vincolato a due presupposti necessari. Che il canone sia stato pagato nel corso del 2020 (comma 5 dell’articolo 28) o anche in via anticipata nel corso del 2019 - così come precisato dalla risposta a interpello 440 del 5 ottobre 2020 (si veda l’articolo su Nt+ Fisco) - e che si sia verificato un calo di fatturato e corrispettivi nel mese agevolato del 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019 di almeno il 50% (condizione questa esclusa solo per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per coloro che operano in comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza).

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