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Il Terzo settore può evitare il Codice appalti

di Luciano Gallo e Gabriele Sepio

Pubblicate le linee guida sul rapporto tra Pa ed enti del Terzo settore (Ets). Il decreto 72 del 31 marzo del ministero del Lavoro fornisce un quadro dettagliato degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore (Cts) per dare supporto agli enti pubblici nell’applicazione degli articoli 55 - 57 del Cts che definiscono le diverse forme di collaborazione tra Pa ed Ets a seconda della tipologia di ente partner e delle attività di interesse generale, (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzioni). Più nel dettaglio, le linee guida precisano la distinzione tra attivazione di rapporti collaborativi con gli enti del terzo settore e affidamento di appalti e concessioni, in continuità con le modifiche apportate al codice dei contratti pubblici dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni.

Nel primo caso, troveranno applicazione le disposizioni previste per il procedimento amministrativo (legge 241/90) oltre che quelle del Cts. Nel secondo, invece, trattandosi di una procedura finalizzata all’affidamento di un contratto pubblico a fronte di prestazioni corrispettive dovranno applicarsi le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Definito inoltre l’ambito soggettivo delle norme in esame che riguarderanno tutti gli enti qualificabili come «amministrazioni pubbliche» in base al Dlgs 165/2001. Vi rientrano, a mero titolo esemplificativo, Regioni, Province, comuni, istituzioni universitarie, che potranno dare attuazione agli strumenti del Cts in virtù del principio dell’autonomia organizzativa e regolamentare.

Le linee guida chiariscono i tratti peculiari della co-programmazione, che si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, articolata in differenti fasi (i.e. iniziativa, nomina di un responsabile, pubblicazione avviso, attività istruttoria e conclusione del procedimento). Con riferimento, invece, alla co-progettazione, quale esito naturale della co-programmazione, essa è riferita a specifici progetti di servizio/intervento e che potrà avere natura “circolare” ed attivato anche ad istanza di parte. La co-progettazione, infatti, quale metodologia di natura collaborativa, può essere riattivata ove si ravvisi l'opportunità di implementare i risultati raggiunti. Infine, vengono chiariti i presupposti per l'attivazione delle convenzione, anche per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario, in favore di Aps e Odv iscritte da almeno sei mesi nel Registro.