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Il Tfm si deduce per competenza se il diritto risulta da atto scritto precedente al rapporto

Il tema vede contrapporsi due distinte posizioni, quella delle Entrate e quella della dottrina

ADOBESTOCK

di Gianluca Dan

La domanda

Una società ha ricevuto un accertamento da parte dell’agenzia delle Entrate, che ha disconosciuto la deducibilità dell’accantonamento del trattamento di fine mandato contabilizzato dalla società a responsabilità limitata, motivandolo come segue: «Fiscalmente il trattamento di fine mandato è disciplinato dall’articolo 105, comma 4 del Tuir, il quale rinviando all’articolo 17, lettera c) del medesimo Testo unico, sancisce la deducibilità per competenza solamente nel momento in cui l’atto di stanziamento dell’indennità risulta da atto avente data certa anteriore rispetto a quello di nomina dei beneficiari». A nostro avviso, l'atto di stanziamento del Tfr avente data certa anteriore alla nomina sancisce solamente la tassazione (ordinaria o separata) in capo al percettore persona fisica (articolo 17 del Tuir, Dpr 917/1986) e non riguarda la deducibilità in campo alla società in quanto l’articolo 105 del Tuir, Dpr 917/1986, assimila la deducibilità per competenze degli stessi al trattamento di fine rapporto dipendenti (come indicato ai commi 1 e 2 dell’articolo 105 del Tuir, Dpr 917/1986). È corretto?
A. S. – Padova


Purtroppo, il rilievo sollevato dai verificatori ha dato adito a molte discussioni dottrinali e giurisprudenziali che vedono contrapposta la tesi dell’Amministrazione finanziaria, che sostiene la necessità della data certa per dedurre il trattamento di fine mandato per competenza, e quella della dottrina che sostiene la necessità della data certa solamente per avere diritto alla tassazione separata in capo all’amministratore. La Corte di cassazione, con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 26431, ha affermato che le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “trattamento di fine mandato”, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. L’articolo 105, comma 1, del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali e il comma 4 estende le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, Tuir, Dpr 917/1986, cioè alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il trattamento di fine mandato). In base al combinato disposto degli articoli 105 e 17 del Tuir, Dpr 917/1986, il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza sempre che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto; solo in tale evenienza, in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo.
In caso contrario, è estesa anche al trattamento di fine mandato l’applicazione del principio di cassa disposto dall’articolo 95, comma 5, Tuir, Dpr 917/1986, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Ove tale condizione non sia soddisfatta la società può dedurre il Tfm in base al criterio di cassa, ovvero all’atto del pagamento.
Al riguardo, Assonime, con la circolare n. 2/2011, ha chiarito che «il requisito della data certa è sempre soddisfatto nel caso in cui la società preveda, per statuto, il diritto, da parte degli amministratori, alla percezione dell’indennità di fine mandato; in tal caso, il diritto sorge con la costituzione della società, che avviene per atto pubblico, e l’inizio del rapporto non può che essere successivo alla costituzione della società stessa. In assenza della predetta previsione statutaria, l’assemblea può comunque deliberare in qualsiasi momento il diritto alla percezione dell’indennità di fine mandato, purché la delibera sia antecedente all’accettazione della carica da parte dell’amministratore. Il riconoscimento della data certa alla delibera assembleare può avvenire, in questo caso, con diverse modalità: ad esempio, facendo redigere il verbale di assemblea da un notaio; facendo autenticare da un notaio le firme apposte dai soci sul verbale di delibera; inviando all’amministratore copia della delibera per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure registrando la delibera presso l’agenzia delle Entrate».

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