L'esperto rispondeAdempimenti

Il Tfr di San Marino da indicare nella sezione XII del quadro RM di Redditi Pf

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di Alfredo Calvano

La domanda

Un soggetto, residente in Italia, presta la propria attività lavorativa in nel territorio nazionale, presso un’azienda con sede in San Marino (senza stabile organizzazione in Italia). Nel 2018 tale soggetto ha percepito il trattamento di fine rapporto dal suo datore di lavoro assoggettato a tassazione separata in San Marino. Come deve dichiarare tale importo nella propria dichiarazione dei redditi italiana?
A.F. – Sassari

I redditi prodotti e conseguiti in Italia da un contribuente qui fiscalmente residente vanno dichiarati e assoggettati a tassazione secondo la legislazione fiscale interna, compresi quelli tassati con modalità separata (articolo 3 del Tuir, Dpr 917/1986). In deroga a questo principio intervengono le sovraordinate disposizioni convenzionali che prevedono la tassazione concomitante nei due Paesi contraenti, ovvero quella esclusiva in uno dei due. La convenzione con lo Stato di San Marino (legge di ratifica 88/2013), all’articolo 15, si ritiene che preveda presupposti che nel caso specifico legittimano la tassazione “concomitante” e, pertanto, il contribuente dovrà dichiarare l’importo percepito a titolo di Tfr nella sezione XII del quadro RM del modello Redditi persone fisiche secondo le articolate modalità ivi previste e assoggettarlo a tassazione a titolo d’acconto nella misura del 20% (codice tributo 4200). L’amministrazione finanziaria provvederà a riliquidare l’imposta a titolo definitivo. L’imposta assolta nello Stato estero andrebbe chiesta a rimborso mediante la compilazione del quadro CE e del rigo RN29 del pertinente quadro RN, ma trattandosi di un reddito soggetto a prelievo d’imposta con modalità separata, si ritiene operativamente più coerente presentare un’istanza di rimborso (articolo 38, Dpr 602/1973) in carta libera al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate.

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