Adempimenti

Il titolare effettivo non può sfuggire alla compilazione

di Valerio Vallefuoco

Normativa antiriciclaggio e monitoraggio fiscale per i trust secondo l’Agenzia devono seguire dei percorsi comuni . La bozza di circolare in consultazione fino al 30 settembre precisa che per effetto della disciplina del monitoraggio fiscale (Dl 167/90) i soggetti obbligati sono tenuti alla compilazione del quadro RW di Redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Ma tale obbligo deve essere effettuato non solo da colui che possiede direttamente degli investimenti o delle attività estere di natura finanziaria, ma anche da quei soggetti che, in base della normativa antiriciclaggio, risultino essere i «titolari effettivi» di tali beni.

A seguito delle modifiche del Dlgs 90/2017, dal periodo d’imposta 2017 le Entrate confermano che è obbligata alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita». Riguardo ai criteri di individuazione della determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, l’amministrazione finanziaria richiama l’articolo 20 del decreto antiriciclaggio che prevede che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo» individuando «come titolari effettivi: i fondatori ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. E, sempre richiamando la normativa antiriciclaggio, l’Agenzia ribadisce che esiste un criterio residuale in base al quale qualora l’applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Infine l’amministrazione finanziaria ricorda che i fiduciari di trust, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini - purché stabiliti o residenti in Italia - devono ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle sull’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni nel trust o nell’istituto giuridico affine con la proprietà diretta o indiretta o con altri mezzi.

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