Il tour operator che si trasforma in società turistica perde il «credito di costo»
Si ritiene che la cessazione al 31 dicembre 2017 dell’attività di tour operator /agenzia di viaggio, svolta con applicazione del regime speciale di cui all’articolo 74 ter del Dpr 633/1972; e lo svolgimento dal 1° gennaio 2018 di un’attività di diversa natura con applicazione del regime Iva ordinario, abbia comportato la perdita del «credito di costo» di cui al comma 2 dell’articolo 74 ter citato, per la non utilizzabilità di tale credito nei periodi temporali successivi, previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d, del Dm 30 luglio 1999, numero 340. Parimenti irrecuperabile è l’Iva relativa all’eccedenza dei costi relativi a beni e servizi di cui al richimato comma 2, articolo 74 ter, per essere la stessa non detraibile a sensi del successivo comma 3. Per quanto concerne, invece, l’Iva assolta o dovuta dall’Agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi , diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa (articolo 6, comma 1, lettera c, del decreto ministeriale 340 citato), essa può essere detratta - con le limitazioni di cui all’articolo 19 bis 1 del Dpr 633 citato - in sede di dichiarazione annuale Iva 2018 per l’annualità 2017, concernente le risultanze finali dell’attività svolta dall’agenzia medesima.
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