Contabilità

Il tribunale può valutare il merito del concordato

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di Bernardo Bruno

Il Tribunale fallimentare è legittimato a condurre una valutazione attiva in ordine alla fattibilità economica del concordato preventivo. Questo principio di diritto, espresso nell’ordinanza della Cassazione n. 2729 pubblicata lo scorso 5 febbraio 2018, sembra avere definitivamente tracciato gli ampi margini entro cui la legge consente ai giudici di ponderare i profili di merito della proposta concordataria, investendoli, già in fase di deposito, di un ruolo diretto nella valutazione della reale fattibilità del piano.

Muovendo da questi presupposti, il collegio fallimentare è stato legittimato a ritenere inammissibile la proposta di concordato preventivo, per non avere il debitore ricorrente ottemperato alla richiesta di diminuzione del valore di stima degli immobili offerti ai creditori e di deposito di una dichiarazione d’obbligo della banca, con l’impegno a finanziare parte delle spese della procedura. La decisione introduce un tema di riflessione sull’autonomia del piano e sulla funzione dell’attestatore. Questa, pur continuando a integrare un indefettibile presupposto di ammissione alla procedura concorsuale, non limita l’ulteriore prognosi (eventualmente contraria) svolta dal giudice in ordine alla concreta attitudine dello strumento concordatario a garantire la soddisfazione dei creditori in misura maggiore del fallimento.

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, la soluzione adottata dalla Suprema corte si presta a far discutere gli addetti ai lavori. La legge attribuisce all’imprenditore che versa in stato di crisi la facoltà di valutare e formulare una proposta preordinata alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei creditori. Siffatta proposta deve fondarsi su un piano, organizzato in ragione di una precisa strategia di risanamento, soggetto a limiti percentuali e asseverato da un professionista in possesso di specifici requisiti, la cui falsità in attestazione è punita da due a cinque anni di reclusione ai sensi dell’articolo 236-bis della legge fallimentare. Il tutto deve poi sottoporsi al vaglio dei creditori, i quali, in misura percentuale al diritto vantato, possono esprimere un voto favorevole o contrario.

Muovendo evidentemente da tali rilievi, la Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo promosso contro la sentenza dichiarativa di fallimento di una società, aveva ritenuto ingerente il vaglio dei giudici di primo grado, evidenziando «che il controllo sulla fattibilità economica del concordato preventivo può essere eseguito» solo «nei limiti di una assoluta, manifesta inettitudine del piano a soddisfare, sia pure minimamente, i creditori chirografari in un tempo ragionevole». I giudici del gravame, con ciò, avevano inteso censurare la decisione di inammissibilità della proposta, ritenendola tale da valicare «i limiti della fattibilità economica, per estendersi a una valutazione relativa alla inattendibilità della stima, non ammessa nella fase del procedimento di competenza del Tribunale».

La pronuncia in esame introduce un criterio interpretativo opposto e favorisce una più ampia esegesi dell’articolo 162 della legge fallimentare, richiamando l’orientamento delle Sezioni unite (sentenza n.1521 del 2013) che ha chiarito la concreta facoltà del Tribunale di appurare in maniera diretta ed autonoma i presupposti di fattibilità del piano. I giudici della Suprema corte, in particolare, hanno confermato il pieno diritto del Collegio fallimentare di promuovere, già in fase di deposito, un’indagine di merito sul piano e sulla proposta, che si esprima nel “valutarne la fattibilità economica, escludendo l’ammissibilità del concordato in caso di manifesta inidoneità del piano a soddisfare, sia pure in percentuale ridotta, i crediti nel rispetto dei termini previsti”.

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