Adempimenti

Il trust estero obbliga sempre a compilare il quadro RW

di Pierpaolo Angelucci e Paolo Scarioni

Con provvedimento del direttore delle Entrate del 31 gennaio 2014 (Protocollo n. 2014/13940) è stato approvato il nuovo quadro RW del Modello unico 2014 - PF, i cui contenuti sono stati in parte rivisti per tenere conto delle modifiche apportate dalla Legge Europea 2013 alla disciplina del monitoraggio fiscale.
Come noto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, commentando le novità introdotte dalla Legge Europea 2013 ha precisato che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste per:
a) i beneficiari residenti in Italia che risultano "titolari effettivi" del trust. In tale circostanza, indipendentemente dalla residenza del trust (e dunque a prescindere che si tratti di trust italiano o estero, white list o black list), il beneficiario è tenuto a dichiarare, secondo un approccio look through, il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria intestati al trust, nonché la percentuale di patrimonio ad esso riferibile;
b) i beneficiari residenti in Italia di un trust estero, anche qualora gli stessi non abbiano lo status di "titolari effettivi" del trust estero. In questo caso, il beneficiario deve indicare nel quadro RW il valore della propria quota di partecipazione al patrimonio del trust.
Ciò premesso, nelle Istruzioni al Modello unico 2014 - PF si legge che il contribuente deve indicare alla colonna 2 del rigo RW1 «il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente» (ipotesi, questa, estranea al trust), «oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri» (fascicolo 2, pagina 35).
Sebbene le Istruzioni prevedano un codice specifico (codice 2) per il "titolare effettivo" di attività detenute tramite "soggetti esteri", lo stesso codice dovrebbe potersi utilizzare anche in ipotesi di "titolare effettivo" di soggetti residenti in Italia. Così parrebbe, infatti, dalla lettura delle Istruzioni riguardanti la compilazione della colonna 20 del rigo RW1, nella quale occorre inserire «il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica» - in assenza di specificazioni, si deve ritenere sia italiana sia estera - «nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 (…)». In pratica, il codice 2 sarebbe utilizzabile non solo per i beneficiari "titolari effettivi" di trust esteri, bensì anche per i beneficiari "titolari effettivi" di trust residenti in Italia.
Non si rinviene, invece, alcun codice (da indicare nella colonna 2) che individui i beneficiari non "titolari effettivi" di trust esteri (caso sub b.), ancorché nella "Tabella codici investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria", identificativa del bene detenuto all'estero, sia prevista la voce "Partecipazioni al patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società" (Codice 11 della tabella). Sembra dunque opportuna, al riguardo, un'integrazione delle Istruzioni. Va ancora segnalato che le Istruzioni al quadro RW non menzionano la regola del "cumulo delle partecipazioni" per il computo della percentuale che attribuisce la qualifica di "titolare effettivo".
Come si ricorderà, la circolare n. 38/E del 2013 ha previsto l'applicabilità anche alle «altre entità giuridiche» (tra cui si annoverano i trust) della regola del "cumulo delle partecipazioni" per i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del Tuir (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo), originariamente introdotta dal provvedimento attuativo del 18 dicembre 2013 per le sole partecipazioni in società estere. Come detto, le Istruzioni al modello Unico non richiamano questa regola, nemmeno con riferimento alle partecipazioni in società estere.
Deve ritenersi, peraltro, che tale omissione non rappresenti una modifica ai criteri identificativi dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, che saranno tenuti (i) a qualificarsi come "titolari effettivi" anche in relazione alle partecipazioni dei propri familiari e (ii) ad indicare, nelle colonne 21 e 22 del rigo RW1, il codice fiscale di tali familiari, trattandosi di «soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©