Controlli e liti

Il verdetto definitivo si estende ad altre annualità

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di Stefano Mazzocchi

La giurisprudenza appare pressoché unanime nel ritenere applicabile, anche in ambito tributario, il principio della “ultrattività” della sentenza, previsto dall’articolo 2909 del Codice civile, secondo il quale «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Di conseguenza, il giudicato esterno – cioè la sentenza definitiva formatasi tra le stesse parti in un altro processo – può estendere la propria efficacia anche a un altro periodo. Tale orientamento è stato ora ribadito dalla Ctr Puglia con la sentenza 2326/3/2017, depositata lo scorso 6 luglio (presidente De Palma, relatore Gagliardi).

Nell’occasione i giudici pugliesi richiamano i principi espressi dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 16 giugno 2006, n. 13916, per la quale qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto - in ordine alla situazione giuridica oppure alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause - preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.

Nello specifico, la Ctr sottolinea che nella pronuncia da ultimo citata, i giudici di legittimità «hanno ammesso l’ultrattività del giudicato in ipotesi di tributo periodico, allorché i giudizi successivi abbiano ad oggetto il medesimo tipo di tributo, pur relativo a periodi d’imposta diversi». Sull’argomento si segnala, inoltre, quanto affermato dalla Suprema corte con la sentenza 22 aprile 2009, n. 9512, laddove si precisò che l’esistenza del giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata perchè il suo accertamento «corrisponde ad un preciso interesse pubblico di eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione».

In materia tributaria tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova neppure ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto se è vero che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa a un determinato periodo rimane indifferente rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, è altrettanto vero che tale indifferenza non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, «assumono carattere tendenzialmente permanente».

Di analogo tenore la Cassazione 23 febbraio 2011, n. 4383, secondo cui l’operatività del principio di ultrattività sarebbe giustificato anche dalla «considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità», nonché dall’esigenza di «valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendicui devono conformarsi tanto l’amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta».

In conclusione, e sulla scorta dei principi affermati dai giudici di legittimità, per la Ctr pugliese «l’unicità del rapporto giuridico oggetto dei processi susseguenti, giustifica l’ultrattività del primo giudicato con riguardo ad alcune selezionate questioni comuni a tutti i giudizi».

Ctr Puglia con la sentenza 2326/3/2017

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