Il versamento delle imposte per le società con esercizio a cavallo
I termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'Irap per le società di capitali e gli altri enti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Ires) cambiano a seconda della data di chiusura dell'esercizio, cosicché, per coloro il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, le imposte si versano negli stessi termini previsti per le persone fisiche, mentre nell'ipotesi in cui l'esercizio dovesse essere a cavallo occorre individuare le scadenze sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Dpr 435/2001.
La norma prevede, infatti, che il saldo dovuto sia versato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; è evidente che per gli aventi esercizio 01.01-31.12, il pagamento del saldo deve essere eseguito entro il 30 giugno dell'anno successivo, mentre per i soggetti con esercizio, per esempio, 01.04-31.03, il saldo deve essere versato entro sei mesi dal 31 marzo e, quindi, entro il 30 settembre dello stesso anno.
Tuttavia, le società di capitali hanno ancora una diversa scadenza che dipende dall'approvazione del bilancio, qualora avvenga una volta decorsi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Si noti che, seppur privo di conseguenze ai fini fiscali, vi è un disallineamento tra termini civilistici e fiscali in quanto l'articolo 2364 del codice civile prevede la convocazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre l'articolo 17 del Dpr 435/2001 parla di quattro mesi, tale differenza esplica i suoi effetti soprattutto per le società a cavallo e negli anni bisestili.
Ciò premesso, nell'ipotesi in cui il bilancio sia approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, le società versano il saldo dovuto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se, invece, il bilancio venisse approvato oltre il termine lungo (180 giorni), le imposte devono comunque essere versate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza di tale ultimo termine. Così nel caso della società a cavallo, il termine di 180 giorni scadrebbe il 27 settembre dello stesso anno, pertanto il saldo va versato entro il 31 ottobre, anche nell'ipotesi in cui l'approvazione del bilancio fosse successiva.
Relativamente agli acconti dovuti occorre verificare innanzitutto se l'importo complessivo non sia superiore a 257,52 euro, in quanto in questo caso deve essere versato in un'unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta; in caso contrario, il versamento può essere suddiviso in due rate:
•il 40 per cento entro il termine del versamento del saldo come in precedenza illustrato;
•il restante 60 per cento entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
Infine, si ricorda che il saldo e l'eventuale primo acconto possono essere versati anche entro 30 giorni dalla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi.
Per approfondire:
Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta, «Il versamento delle imposte», in edicola e on line.