Il visto verifica le ricevute ma non entra nel merito della congruità dei costi
Il check del professionista abilitato è necessario per comunicare la cessione
Una convalida formale, ma obbligatoria. Chi intende cedere la detrazione del 110% o chiedere lo sconto in fattura deve passare dal visto di conformità. Si tratta di un “visto leggero” (ex articolo 35, Dlgs 241/97): significa che il soggetto abilitato ad apporlo non deve entrare nel merito delle singole questioni su cui si fonda la spettanza del superbonus, ma è semplicemente chiamato ad attestare l’esistenza documentale e la conformità formale di quanto previsto per l’accesso alla detrazione. Il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), tramite la Fondazione, con il documento di ricerca dello scorso 26 novembre ha sintetizzato i controlli da fare, fornendo anche una check-list.
Il beneficiario
Il lavoro deve idealmente partire dalla qualifica del soggetto beneficiario. Nelle situazioni più articolate, come ad esempio quelle di detenzione dell’immobile, si deve verificare l’esistenza di un idoneo titolo all’utilizzo del fabbricato risultante da atto registrato al momento dell’inizio dei lavori (o al momento di sostenimento della spesa se antecedente). Se il beneficiario è il familiare, va invece accertata la convivenza (stato di famiglia) con il possessore/detentore, e che le spese sostenute riguardino un immobile nel quale si esplica la convivenza (situazione da accertare con autocertificazione a cura del contribuente). In ogni ipotesi di detenzione va controllata la presenza di un’autorizzazione ai lavori sottoscritta dal proprietario del fabbricato.
Verifiche sull’immobile
Si deve acquisire la visura o altra documentazione idonea a provare lo stato del fabbricato (come la domanda di accatastamento). Il soggetto che appone al visto è tenuto per esempio a verificare che l’immobile non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9, o che non sia in categoria F/3 (in corso di costruzione). Va altresì verificata, raccogliendo l’autocertificazione del beneficiario, la dichiarazione circa il mancato utilizzo promiscuo del fabbricato, nonché quella che attesta il fatto di non beneficiare del 110% su più di due unità immobiliari E, per gli edifici con unico proprietario, che le unità non sono più di quattro.
Permessi e titoli abilitativi
Va poi verificata la presenza delle abilitazioni amministrative che assistono l’intervento. In caso di sismabonus, oltre alla presenza del titolo abilitativo, serve la documentazione che attesta «l’antisismicità dell’intervento». Stiamo parlando dell’allegato B (progettista), allegato B-1 (direttore dei lavori delle strutture) e allegato B-2 (collaudatore statico), da depositarsi pena la decadenza dell’agevolazione, presso lo sportello comunale dell’edilizia, rispettivamente, non oltre l’inizio dei lavori (allegato B) e a lavori terminati (allegato B-1 e B-2).
In tema di ecobonus, uno sguardo particolare va posto sul regolare flusso dei lavori. Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra l’inizio e la fine degli interventi trainanti. Nel caso di lavori svolti da una stessa impresa, quest’ultima può autocertificare la tempistica delle opere eseguite.
Da controllare anche la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese; mentre si ritiene che non sia onere dell’incaricato del visto entrare nel merito della conformità delle spese rispetto ai requisiti tecnici e dei singoli prezziari usati dall’asseveratore. Ma va comunque controllato il rispetto del massimale di spesa previsti per ogni intervento.
Ultimi controlli
Dopo la scontata verifica su fatture/documenti di spesa e sui bonifici parlanti, va fatto un passaggio sulla presenza dell’assicurazione professionale in capo all’asseveratore, documento che dev’essere in linea con i parametri previsti dalla normativa (circolare 30/E/2020, 6.4.2, e legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 66, punto q). Anche in caso 110% è prevista, per il professionista abilitato, la possibilità di rilasciare il visto a sé stesso (interpello 61/2021).