Controlli e liti

Illegittima la deroga ai sessanta giorni per il contraddittorio

Per la Cassazione 20711, i valori elevati e il rischio di perdita per l’Erario non giustificano «eccezioni»

di Laura Ambrosi

L’elevato ammontare della rettifica e il pericolo di perdita di gettito non rappresentano valide ragioni di urgenza per derogare i 60 giorni previsti per il contraddittorio necessario in conseguenza della verifica presso la sede. A tal fine, peraltro, rileva la data di sottoscrizione dell’atto e non la sua notifica. Ad affermare questi principi è la Cassazione con l’ordinanza numero 20711 depositata mercoledì 30 settembre.

Una società impugnava alcuni avvisi di accertamento eccependo, tra i diversi motivi, anche l’illegittimità perché sottoscritti dal funzionario prima del termine di 60 giorni previsto dallo statuto del contribuente.

Secondo la società, infatti, anche se la notifica era avvenuta oltre tale termine, l’emissione antecedente violava il diritto di contraddittorio preventivo previsto in caso di verifiche presso la sede del contribuente (articolo 12 comma 7 dello Statuto). Tanto più che nella specie non si ravvisavano le specifiche ragioni di urgenza che avrebbero derogato il suddetto termine. Entrambi i giudici di merito confermavano la tesi difensiva dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando, sul punto, un’errata applicazione della norma, atteso che l’accertamento appartiene alla categoria degli atti “recettizi” i quali non producono alcun effetto se non dal momento della notifica. Da ciò quindi, l’Ufficio escludeva che la data di emissione potesse avere una qualche rilevanza ai fini del rispetto del termine dilatorio. In ogni caso, poi, l’Agenzia rilevava la sussistenza di presupposti per l’urgenza ravvisabili nell’elevato ammontare dei tributi evasi e nel pericolo di perdita del gettito. La Suprema corte, rigettando integralmente il ricorso dell’Agenzia, ha innanzitutto ricordato che secondo il consolidato orientamento, l’atto impositivo sottoscritto in data anteriore alla scadenza dei 60 giorni dalla consegna del Pvc, anche se notificato successivamente a tale data, è illegittimo. La norma, infatti, garantisce il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto è ancora in corso di emanazione. La notificazione rappresenta una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo già emanato.

I giudici di legittimità hanno poi rilevato che le ragioni di urgenza possono riguardare elementi di fatto non soltanto cogenti ed insuperabili, ma anche estranei alla sfera di azione, organizzazione e responsabilità dell’amministrazione finanziaria. In tale contesto è necessario che l’ufficio dimostri e motivi che la protrazione dei tempi di accertamento e l’imminente scadenza sia dipesa da fattori non imputabili perché indipendenti dalla sua azione e potestà.

Nella specie, l’ammontare dei tributi evasi ed il non provato pericolo di perdita del gettito non giustificavano la violazione del diritto al contraddittorio.

La decisione, sebbene indirettamente, pare evidenziare che l’eccessivo ammontare della pretesa rappresenti un elemento attinente la sfera organizzativa dell’Ufficio e che quindi la “fretta” di emettere l’atto, in realtà, palesava una mala organizzazione della propria attività accertativa.

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