Illegittimo compensare l’Irap versata e non dovuta con l’Irpef dello stesso anno
Nelle ipotesi di omessa dichiarazione, è illegittimo compensare l’Irap, versata e non dovuta, con il debito Irpef scaturente dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo di imposta. Così ha deciso la Ctr Lombardia nella sentenza del 27 luglio 2017 n. 3365, accogliendo l'appello dell'Ufficio in riforma della sentenza di prime cure.
La cartella
Il ricorso introduttivo del contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate intendeva recuperare l'Irap del 2011 non versata. La Ctp di Milano annullava la ripresa con motivazioni basate sulla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione, aspetto sul quale si concentrava l'appello dell’Ufficio in quanto il focus della controversia non era il requisito dell'autonoma organizzazione, ma dagli omessi o carenti versamenti dell'imposta che davano legittimazione alla liquidazione automatica della dichiarazione in base all’articolo 36 bis del Dpr 600/1973.
Il contribuente, dopo avere effettuato i versamenti Irap per l'anno di imposta 2010, ritenendo successivamente non sussistenti i presupposti impositivi, non aveva presentato la dichiarazione Irap negli anni di imposta 2010 e 2011. Condotta errata per l’amministrazione finanziaria, perché in contrasto con l’articolo 17 del Dlgs 241 /1997, avendo il contribuente operato una compensazione anomala per aver utilizzato somme non costituenti un credito erariale scaturente da una dichiarazione fiscale validamente presentata e sorta nel medesimo periodo d'imposta.
L’apppello
I giudici d'appello riconoscono l'erroneità dell'individuazione del thema decidendum da parte dei giudici di prime cure desumibile altresì da quanto versato e dichiarato nel ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente; egli infatti ammetteva l'assenza dell'autonoma organizzazione quale motivo per non presentare la dichiarazione scomputando gli acconti versati dal debito Irpef dello stesso anno, violando con ciò la norma invocata dalla controparte.
A supporto la Ctr Lombardia richiama copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis n. 19326/2011 – 1287/2015) che ha affermato questo principio di diritto: l’omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo; in tal caso il contribuente, ricorrendone i presupposti, può soltanto esercitare il diritto al rimborso. Si rammenta che a partire dai redditi conseguiti dal 2009 in poi (Irap 2010) il modello dev’essere inoltrato in maniera autonoma (prima doveva obbligatoriamente essere presentato con il modello Unico) e che l'istanza di rimborso può essere presentata entro:
48 mesi dalla data di versamento del saldo, se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza degli acconti o da pagamenti provvisori;
48 mesi dalla data di versamento dell'acconto, in caso di pagamento indebito.
Di recente l'articolo 5 del Dl 193/2016 ha introdotto la possibilità di presentare la “dichiarazione integrativa a favore del contribuente” fino alla scadenza del termine di decadenza dell'azione accertatrice anche per l' Irap portando di fatto da quattro a cinque gli anni in cui è possibile andare a ritroso per ottenere il credito.
Ctr Lombardia, sentenza n. 3365/2017




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