Controlli e liti

Illegittimo l’accertamento senza Pvc

di Laura Ambrosi

È illegittimo l’ accertamento fondato anche sulle risultanze di una verifica effettuata nei confronti di terzi, se il relativo verbale non è allegato. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 562 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate notificava a un contribuente tre avvisi di accertamento riferiti a distinti periodi di imposta, con i quali rettificava il reddito dichiarato per prestazioni artistiche. Più precisamente, l’ufficio in esito a una verifica nei confronti di una società, aveva presunto compensi erogati all’artista ma non dichiarati dallo stesso.

I provvedimenti venivano impugnati eccependo la violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente, poiché il verbale conclusivo della verifica relativa alla società non era stato allegato. Inoltre, l’Agenzia non aveva comunque fornito prove che i compensi fossero realmente stati incassati dal contribuente.

Il giudice di appello, in riforma della decisione di prime cure, annullava gli accertamenti, osservando che quando nella motivazione è fatto riferimento a un altro atto - nella specie il Pvc della società - quest’ultimo va allegato.

L’Agenzia ricorreva così per Cassazione lamentando, tra diversi motivi, l’errata interpretazione della norma atteso che, nella specie, il contribuente aveva partecipato alla formazione del Pvc, sottoscrivendolo peraltro, in ogni pagina.

I giudici di legittimità, confermando la decisione di merito, hanno innanzitutto ricordato che secondo l’articolo 7 della legge n. 212/2000, se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto per relationem, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Dall’analisi dei documenti era emerso che il contribuente aveva partecipato a una verifica avviata a suo carico, differente rispetto al controllo alla società. Ne conseguiva che il verbale sottoscritto in ogni pagina e, quindi, noto all’artista era soltanto il proprio.

I giudici di legittimità hanno pertanto confermato che la non allegazione del Pvc della società all’accertamento costituisce violazione dell’articolo 7 dello Statuto e quindi comporta l’illegittimità del provvedimento.

Sebbene nella sentenza non emerga se l’accertamento riportasse, quanto meno, il contenuto essenziale del verbale non allegato, va sottolineato che i giudici di legittimità danno rilievo alla mera omessa allegazione.

Su questi presupposti, la decisione appare particolarmente interessante poiché il principio potrebbe applicarsi a una moltitudine di situazioni.

Basti pensare ai tanti accertamenti con i quali è disconosciuto il costo/l’Iva di fatture perché ritenute riferite a operazioni inesistenti: nella grande maggioranza dei casi essi sono fondati esclusivamente sulle risultanze della verifica effettuata nei confronti del soggetto emittente, senza il minimo coinvolgimento dell’acquirente.

In questi casi, spesso, il Pvc non è allegato all’accertamento dell’acquirente e quindi potrebbe ipotizzarsi, applicando il principio ora affermato dalla Cassazione, una eventuale illegittimità dell’atto.

La sentenza n. 562/2017 della Cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©