Immobile della società liquidata, plusvalenza da cessione nel quadro RM
Sono soggetti a tassazione separata i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società in caso di recesso, liquidazione e riduzione del capitale
Da quanto descritto si ritiene formalmente corretta la procedura adottata. Come indicato dall’articolo 17, comma 1, lettera l del Tuir (Dpr 917/1986), sono soggetti a tassazione separata i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’articolo 5 (società di persone) nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. Tali redditi vanno indicati nella sezione II del quadro RM con indicazione della lettera corrispondente al tipo di reddito come indicato a pagina 17 delle Istruzioni per la compilazione del fascicolo 2 del modello Redditi persone fisiche/2022 (lettera F nel caso del lettore). Nella sezione VI del quadro RM va indicato l’acconto del 20% dovuto per i redditi soggetti a tassazione separata esposti nelle sezioni da I a V, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
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