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Immobile venduto, l’impresa resta sociale

Risposta a interpello 243/2020: la plusvalenza da cessione va tassata ma non ha effetti sulla qualifica

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Per le imprese sociali sono imponibili le plusvalenze da cessione immobiliare che, tuttavia, non incidono sui criteri per il mantenimento della qualifica. È quanto precisato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 243/2020 - pubblicata il 5 agosto - con la quale sono stati forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei proventi di una impresa sociale, in base al Dlgs 112/2017.

Il caso posto all’attenzione dell’Amministrazione riguarda, in particolare, una Srl attiva attualmente nel settore della promozione della cultura e dell’arte e dotata della qualifica di impresa sociale. Essendo nata da scissione di una società immobiliare, l’impresa sociale presenta nel patrimonio terreni, aree agricole e altri immobili, che intende in parte dismettere per procurarsi la liquidità necessaria per il futuro ampliamento delle attività d’interesse generale.

Il primo quesito riguarda l’eventuale rilevanza dei proventi da cessione immobiliare ai fini del rispetto del requisito fissato dall’art. 2, comma 3 Dlgs 112/2017, il quale prevede che almeno il 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale provengano da attività d’interesse generale con possibilità di svolgere attività diverse entro la soglia del 30% dei ricavi.

Sul punto, l’amministrazione finanziaria precisa che le plusvalenze patrimoniali non vanno considerate nel raffronto in questione, tenuto conto anche di quanto disposto dal D.M. 24 gennaio 2008, emanato in attuazione della previgente disciplina in tema di impresa sociale (Dlgs 155/2006).

Più di qualche perplessità desta, invece, l’interpretazione dell’Agenzia con riferimento al trattamento fiscale dei proventi in questione. In particolare, come affermato nella risposta, le plusvalenze patrimoniali non potrebbero rientrare nel regime di esenzione - previsto dall’articolo 18 del Dlgs 112/2017 - in quanto l’agevolazione riguarderebbe i soli utili e avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria. Tale indicazione non appare coerente con il tenore letterale della norma che, prescindendo dalla provenienza dei predetti utili e avanzi di gestione, assegna il beneficio in funzione della effettiva destinazione di questi ultimi all’attività statutaria.

Come chiarito dalla medesima Agenzia, potranno invece fruire dell’esenzione i proventi immobiliari derivanti dalla locazione di fabbricati utilizzati in prevalenza per lo svolgimento di attività istituzionali. Ciò in quanto tali immobili verrebbero destinati ad attività riconducibili a quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 2 Dlgs 112/2017.

Da ultimo, la risposta si sofferma sulle modalità di assolvimento degli obblighi dichiarativi e di bilancio a fronte della trasformazione in impresa sociale in corso d’anno. Fermo restando il check del ministero del Lavoro sulla legittimità della trasformazione in impresa sociale, troveranno applicazione le regole ordinarie previste per le Srl ai fini dichiarativi e contabili. In quest’ipotesi, precisa l’Agenzia, spetta alla società istante verificare il rispetto del rapporto tra i ricavi derivanti da attività di interesse generale (70%) e diversa (30%), tenuto conto anche dei proventi conseguiti prima della trasformazione.